Localizzazione e realizzazione di gasdotti: ci vuole l’intesa fra Stato e Regione

[12 Luglio 2013]

La localizzazione e la realizzazione di gasdotti nel territorio deve essere oggetto di una scelta che deriva dal confronto e dall’intesa fra Stato e Regione. Quindi una legge regionale che stabilisce l’incompatibilità a priori tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, che sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione, pregiudica l’indefettibile principio dell’intesa e si pone in tal modo in contrasto con i principi fondamentali delle disposizioni vigenti in materia di energia.

Per questo la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale dell’Abruzzo nella parte in cui nega l’intesa Stato-Regione in modo automatico, che prescinde dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, e che impone il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata. La legge regionale viola le disposizioni costituzionali (articolo 117, terzo comma e 118, primo comma della Costituzione) quando si pone in contrasto con principi fondamentali nella materia di potestà concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e attribuisce alla Regione funzioni autorizzatorie e gestionali riservate allo Stato.

La “fisiologica compresenza di interessi statali e regionali” – trattandosi di potestà legislativa concorrente per entrambe le materie – dimostra la ragionevolezza della scelta del legislatore statale che ha previsto l’intesa tra Stato e Regioni ai fini della localizzazione e realizzazione dei gasdotti e metanodotti.

Infatti, il legislatore nazionale riserva allo Stato, di intesa con la Conferenza unificata, rispettivamente “l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti” e “l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti” (commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2 dell’art. 1 della legge n. 239 del 2004). E riserva allo Stato funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale ( lo fa sulla base del Dlgs 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”).

Il legislatore ha definito a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico.

Le esigenze unitarie – che si esprimono nelle richiamate norme statali – però, non possono far venir meno la necessità di un coinvolgimento delle regioni nei procedimenti di localizzazione di tali impianti. Ed è in questa prospettiva – così come ha ravvisato la Corte con sentenza n. 383 del 2005 – che l’intesa può essere individuata come lo strumento necessario ai fini dell’identificazione delle “linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti”, inclusa la rete dei gasdotti.

Ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche il legislatore nazionale ha previsto un’intesa “forte” quale modulo procedimentale necessario per assicurare l’adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze (lo ha previsto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità Dpr 328/2001).

Al riguardo, la Corte, ha costantemente affermato che “la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso” ma che siano invece necessarie “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione.