
[22/09/2009] News toscana
LIVORNO. Anche a Capannori, come purtroppo nel resto d'Italia, i rifiuti speciali non sono questione cui spedersi quanto per quelli urbani. Lo dimostra la sentenza del Tribunale amministrativo della Toscana (Tar) con la quale dà ragione al curatore fallimentare e torto al Comune di Capannori (Lu). Questa la storia: Il Comune toscano, dopo aver riscontrato la presenza di rifiuti speciali abbandonati nell'area occupata dalla cartiera già sede di due ditte fallite, ordinò ai curatori fallimentari di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti e dei residui d'impasto ancora presenti all'interno degli impianti; di verificare la natura dei materiali refrattari usati nella centrale termica e lo stato di tenuta del deposito di combustibile e del sistema di adduzione alla caldaia; di verificare la provenienza dello sgocciolio delle sostanze oleose nerastre osservate e rilevate a diretto contatto con le acque del canale e di provvedere alla eliminazione di tale inconveniente.
Ma l'ordine di smaltimento presuppone l'accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all'autore dell'abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull'area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell'illecito (fra l'altro cosa già ribadita dal Tar Toscana in una causa simile e nei confronti del Comune di Lucca).
Siccome non vi è alcun elemento che consenta di attribuire la corresponsabilità dell'abbandono alle curatele dei fallimenti né della società operativa presso lo stabilimento né della ditta proprietaria dell'area - non essendovi prova, che le curatele siano state autorizzate a proseguire l'attività d'impresa - non è possibile ordinare a questi la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti
Sicché, in assenza dell'individuazione di un'univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti, nessun ordine tanto meno di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare.
Del resto il noto principio per cui "chi inquina, paga", predispone che vi sia una responsabilità dell'inquinamento. Ecco perché è illegittimo l'ordine impartito dal Comune di Capannori, "il quale avrebbe semmai dovuto procedere all'esecuzione in danno delle operazioni di smaltimento, per poi insinuarsi al passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio corrispondente credito".
Ora al di là della sentenza, e quindi del caso specifico, appare abbastanza evidente sia il fatto che i controlli da fare non solo sono sugli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, sia che il dove e il come si smaltiscono i rifiuti speciali (in assoluto quattro volte di più degli urbani) non interessa granché. Ma come si vede i rifiuti, ce lo insegna la legge dell'entropia, non spariscono mai e dunque bisogna occuparsene e di tutti, non per giunta solo e soltanto della parte, numeri alla mano, meno importante.