[16/10/2009] News
LIVORNO. Se un ente come l'Ambito territoriale ottimale affida direttamente, il servizio idrico integrato a una società per azioni (Spa) a capitale misto pubblico e privato, non è detto che la normativa europea - in particolare la libertà di stabilimento, di prestazione di servizi, il divieto di discriminazione e l'obbligo di parità di trattamento, di trasparenza e libera correttezza - sia violata.
Perché può accadere che la società sia costituita specificamente al fine della fornitura del servizio, che abbia un oggetto sociale esclusivo e che il socio privato sia selezionato mediante una procedura a evidenza pubblica, (previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione delle prestazioni da fornire).
E' proprio su questa questione che la Corte di Giustizia europea si pronuncia su proposta dal Tar della Sicilia.
E la sentenza sembra quindi confermare quanto previsto nella legge di riforma dei servizi pubblici locali, approvata recentemente dal Consiglio dei Ministri e adesso in discussione al parlamento, dove con un maxiemendamento verranno raccolte tutte le proposte di modifica.
La questione sollevata dal Tribunale amministrativo siciliano, infatti, riguarda la scelta della Conferenza, organo di gestione dell'Ato della forma di gestione del servizio della "società mista a prevalente capitale pubblico" a scapito dell'Ascoset Spa, uno dei tre raggruppamenti temporanei di imprese che partecipò al bando di gara, in un primo tempo indetta e poi annullata.
Secondo l'Acoset, l'affidamento diretto della gestione di servizi pubblici locali a società miste pubblico-private nelle quali il socio privato è stato scelto attraverso l'espletamento di gare nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, è compatibile con il diritto comunitario.
E infatti risponde a quanto già precisato anche con una circolare della Commissione europea promulgata nel 2008, in cui si stabilisce che è possibile con un'unica gara effettuare la scelta del socio e l'affidamento del servizio.
Infatti se l'attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza indizione di gara pregiudicherebbe la concorrenza libera e la parità di trattamento, tuttavia, introdurre una doppia gara (per la scelta del socio e per l'affidamento del servizio) sarebbe difficilmente compatibile con l'economia delle procedure cui si ispirano i partenariati pubblico-privati istituzionalizzati.
Dato che i criteri di scelta del socio privato si riferiscono non solo al capitale che questi conferisce, ma altresì alle sue capacità tecniche e alle caratteristiche della sua offerta e dal momento che al socio viene affidata l'attività operativa del servizio, si può ritenere che la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del socio medesimo, effettuata al termine di una procedura che rispetta i principi del diritto comunitario. In tal modo, non si giustificherebbe una seconda procedura di gara ai fini della scelta del concessionario.
Al contrario, il ricorso a una duplice procedura sarebbe tale da disincentivare gli enti privati e le autorità pubbliche dalla costituzione di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati.
La società a capitale misto, pubblico e privato, deve però mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione e che qualsiasi modifica sostanziale del contratto comporterebbe un obbligo di indire una gara.