[04/11/2009] News

Per ridurre le emissioni di Cov l'Ue predispone norme per il recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio

LIVORNO. Sono arrivate dall'Ue le misure comuni per ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell'atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nella stazione di servizio. E' in vigore dal  31 ottobre (giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea) la disciplina comunitaria che stabilisce un livello minimo uniforme di recupero dei vapori di benzina "per garantire un beneficio elevato per l'ambiente e incentivare il commercio di attrezzature per il recupero dei vapori di benzina".

E questo perché le emissioni di Cov (composti organici volatili), compresi i vapori di benzina prodotte in uno Stato membro, possono contribuire ad aggravare i problemi di qualità dell'aria anche in altri Stati membri. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla nuova disciplina entro il primo gennaio 2012, sebbene vari Stati prevedano già requisiti nazionali in materia di "sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina". La fase II di rifornimento si differenzia da quella definita di "fase I" proprio perché quest'ultima (oltre a essere disciplinata da altra direttiva) è riferita al momento del recupero dei vapori di benzina derivanti dal deposito della benzina e della sua distribuzione dai terminali alla stazione di servizio.

Dunque le nuove stazioni e le vecchie di servizio del territorio comunitario aventi determinati requisiti dovranno essere dotate di un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina ossia dell'attrezzatura per recuperare i vapori di benzina "spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio e che li trasferisce in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o li riconvoglia al distributore di benzina per rimetterli in vendita" . Gli Stati membri dunque, dovranno assicurare che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85 % come certificato dal costruttore conformemente alle pertinenti norme tecniche o secondo le procedure di omologazione europee o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale. E laddove i vapori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina dovrà essere uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05.

Dovranno poi assicurare che l'efficienza dei sistemi sia verificata almeno una volta all'anno, o controllando che il rapporto vapori/benzina, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, rispetti le disposizioni europee, o utilizzando qualsiasi altro metodo adeguato. E in caso di installazione di un sistema di controllo automatico, dovranno assicurare che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta ogni tre anni. Un tale sistema di controllo automatico infatti rileva automaticamente i guasti nel corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina così come nel sistema stesso di controllo automatico, indica i guasti al gestore della stazione di servizio e arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni. Oltre ai controlli gli Stati dovranno assicurare e garantire una adeguata informazione ai consumatori: qualora una stazione di servizio abbia installato un simil sistema, sul distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, dovrà essere esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica a titolo informativo.

Torna all'archivio