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[16/11/2009] News
LIVORNO. Dello schema di decreto del Presidente della Repubblica sul "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n. 133.", cioè degli Enti parco ed aree collegate, molti ne parlano e ne scrivono ma in pochissimi lo hanno visto.
La versione che è arrivata a Greenreport conferma tutti gli allarmi lanciati dal Wwf nei giorni scorsi e tutte le preoccupazioni di Federparchi e degli enti locali per un loro ridimensionamento all'interno dei direttivi e per un accentramento della gestione delle aree protette.
La bozza di Dpr, che ha già passato l'esame del Consiglio dei ministri, si dilunga in una necessariamente lunga ricognizione di tutte la leggi e decreti sulle aree protette, a partire dall'art. 87, comma 5, della Costituzione, passando per la legge quadro 394/91 e per le Direttive europee e finendo al decreto taglia-sprechi del duo Brunetta-Termonti che ha dato lo spunto alla Prestigiacomo per pensare questo discusso e discutibile Dpr.
Ma ecco, articolo per articolo, il Dpr così come ne è venuto a conoscenza greenreport, che lo pubblica in anteprima:
Articolo 1 - Riordino degli Enti Parco
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: « 4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità: a) tre, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato; b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale; c) uno, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione Zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle Ricerche e delle Università degli Studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; d) uno, su designazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole «cinque componenti» sono sostituite dalle parole «tre componenti».
Articolo 2 - Riordino del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso
1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede, previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in modo da assicurare il rispetto del criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 634, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 3 - Riordino dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino
1. Nell'ambito del Consorzio dell'Adda, del Consorzio del Ticino e del Consorzio dell'Oglio, il comitato di presidenza è soppresso, e all'esercizio delle competenze ad esso attribuite provvede un Direttore.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili con il presente articolo.
Articolo 4 - Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna
1. L'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco è composto da undici componenti di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 4, comma, 1, ivi incluso il presidente del Parco, tre in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, due in rappresentanza e su proposta dei comuni e due in rappresentanza e su proposta delle province facenti parte della comunità del Parco.»
2. L'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente: «2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da cinque componenti, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari: un esperto in materie geologico-minerarie; un esperto in materie ambientali; un esperto in marketing territoriale; un esperto in materie di pianificazione territoriale; un esperto in materie storico-archeologiche e museali.»
Articolo 5 - Riordino del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.
1.Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente: «1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui: a) tre membri designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) un membro designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; c) tre membri designati dal Ministero dello sviluppo economico; d) un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.»
2. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente: «5. La struttura del Comitato è articolata in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit.»
Articolo 6 - (Norme transitorie)
1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli da 1 a 4 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto.
2. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti di cui agli articoli 1, 2 e 4, nonché del Direttore dei Consorzi di cui all'articolo 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla nomina dei nuovi componenti del Comitato di cui all'articolo 5.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Il presente Regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.