[21/07/2009] News

Discariche: il “restyling” del Dm 3 agosto 2005 persevera nella difformità dalla disciplina comunitaria

La direttiva Ue 1999/31/Ce e la Decisione del Consiglio 2003/33/Ce - entrambe in materia di discariche - prevedono che, dopo la "caratterizzazione di base", lo smaltimento in discarica sia consentito:

a. Senza valori limite del colaticcio per quei rifiuti smaltiti esclusivamente insieme ad altri rifiuti non pericolosi
b. Con valori limite del colaticcio (tab 2.2.2 Decisione del Consiglio 2003/33/CE) per quei rifiuti smaltiti con rifiuti pericolosi stabili e non reattivi
  • per i rifiuti pericolosi:
a. solo per quelli che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II della Direttiva e solo se destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi, con valori limite del colaticcio (tab 2.4.1 Decisione del Consiglio 2003/33/CE )

Il Dm 3 agosto 2005, invece, impone limiti tabellari anche in quei casi per i quali in tutta Europa i limiti non sono presi in considerazione (si veda caso sub a).

Non compare inoltre nella direttiva UE alcun criterio che inibisca lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discariche per pericolosi, vincolo questo imposto per un difetto di trasposizione nella nostra norma di recepimento (Dlgs 36/2003) come qui evidenziato:
Direttiva 1999/31/Ce
articolo 6, lett. B

"Gli Stati membri provvedono affinché: ... solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi".

Dlgs 36/2003
articolo 7, comma 4

"nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente".

Come è evidente, la reinterpretazione nazionale ha stravolto il senso logico del principio comunitario.

Tuttavia, in sede attuativa, il Ministro dell'Ambiente pro-tempore si rendeva conto dell'errore interpretativo e cercava di porre argine con l'articolo 1, comma 4, Dm 3 agosto 2005 (1)

Molti rifiuti (es. fanghi di depurazione, sovvalli degli impianti di trattamento di RSU, residui di frantumazione dei rottami ferrosi), superano frequentemente i valori limite per il parametro DOC presenti nelle tabelle 2.2.2, 2.3.1 e 2.4.1 della Decisione 2003/33/Ce. E' noto però che tale parametro non fornisce alcuna indicazione sulla pericolosità e tossicità di un rifiuto.

Quindi, è chiaro come a livello europeo sia consentito:


Come noto, il Dm 3 agosto 2005 è in corso di "riscrittura" da parte del Ministero dell'Ambiente; ma, a giudicare dalla bozza in circolazione, di tutto questo non c'è traccia. Una non spiegabile disparità di trattamento con le altre imprese di settore europee.

Invece, le imprese italiane, per poter continuare la loro attività nel pieno rispetto della normativa ambientale, necessitano del pieno rispetto della disciplina comunitaria anche per non soffrire alterazioni di mercato.

Pertanto, si ritiene necessario che nel corso della riscrittura del Dm 3 agosto 2003 che sta avvenendo in questi giorni siano compiutamente definite le modalità di smaltimento dei rifiuti in discarica, introducendo:

1) quanto previsto al punto 2.2 della decisione 2003/33/Ce ove, con riferimento alle discariche per rifiuti non pericolosi si specifica chiaramente: "Nel presente allegato i valori limite sono stabiliti solo per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi";

Inoltre, per ovviare alle problematiche emerse nel corso degli ultimi anni con alcuni rifiuti con "codice specchio" (non pericolosi e pericolosi in funzione di alcune componenti) le Regioni devono essere facoltizzate a prevedere

2) una deroga, per il solo parametro DOC e condizionata ad una valutazione dei rischi che ne specifichi sito per sito il valore, relativamente alle discariche monouso (per rifiuti non pericolosi e pericolosi) quelle cioè che accolgono un'unica tipologia di rifiuto (es. residui del trattamento di RSU e residui di frantumazione dei rottami ferrosi e non ferrosi).

La discarica monouso rappresenta, infatti, la soluzione al momento più valida, sotto il profilo della tutela ambientale, soprattutto se realizzata secondo i dettami della direttiva 1999/31/Ce con le caratteristiche costruttive previste per le discariche di rifiuti pericolosi.

Non prevedere lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti in discariche autorizzate porterebbe ad una immediata sospensione delle attività di recupero con ripercussioni sociali (perdita di posti di lavoro delle attività imprenditoriali della filiera) e di ordine pubblico (impossibilità di dare un seguito alle attività di gestione di questi rifiuti).
In difetto, resterebbe un interrogativo potente e, da anni, ancora non risolto: perché in Europa sì e in Italia no? Nessuno degli Estensori dello schema di provvedimento ha ancora fornito una risposta semplice ed articolata a questa domanda altrettanto semplice ed altrettanto articolata.

*Giurista ambientale
Docente universitario
Direttore responsabile di "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa",
Responsabile coordinamento attività legislativa "Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile".


NOTE
(1) Il testo dell'aticolo 1, comma 4, Dm 3 agosto 2005 consente il conferimento di rifiuti non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi in virtù del superiore livello di tutela ambientale della predetta tipologia di discarica; infatti, stabilisce che: "Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l´ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore".

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