
[01/12/2009] News
GROSSETO. Non solo di riforma dei servizi pubblici si occupa la legge di conversione del Dl 135/2009, pubblicata sulla Gu del 24 novembre 2009, come provvedimento d'urgenza per evitare procedure d'infrazione comunitaria e adeguare la disciplina nazionale a tale scopo.
All'interno dell'articolo 15, dedicato all'adeguamento della disciplina nazionale dei servizi pubblici locali ai principi comunitari hanno trovato spazio, infatti, durante il passaggio al Senato anche alcune proroghe che riguardano alcuni aspetti della gestione dei rifiuti.
Uno è relativo all'applicazione ai rifiuti assimilati della tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che anziché terminare al 13 agosto 2009 (come previsto dal Dlgs 152/2006, poi modificato dal D.lg. 4/2008,) andrà sino al 13 aprile 2010. Il secondo correttivo, introdusse una modifica all'art. 195 comma 2 relativa ai rifiuti assimilati. Ad oggi infatti ai rifiuti prodotti dalle attività produttive assimilati agli urbani si applica una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e anche una quota dei costi dello spazzamento stradale. Questa tariffa è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti e delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A questa tariffa si può applicare una riduzione, fissata sempre dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.
Ma poiché ancora non è stato dato alla luce il decreto che avrebbe dovuto definire i criteri da adottare per l'assimilazione intanto si va ad una proroga della situazione attuale, fino a primavera prossima.
Stessa cosa per la norma che riguarda il divieto di ammissione in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg, per cui è prevista la proroga di un anno, (pertanto il divieto scatterà a partire dal 31 dicembre 2010).
Proroga già intervenuta più volte e che molto probabilmente lo sarà ancora, almeno sino a che non si affronterà il problema relativo alla sua applicazione (prevista dal Dlgs 36/2003).
Questa tipologia di rifiuti è infatti una sorta di area grigia, tra quello che potrà essere destinato allo smaltimento in discarica (che dovrà avere quindi un Pci inferiore ai 13.000 kJ/kg) e la tipologia di rifiuto selezionato (Cdr) destinato ad impianti dedicati che ha un Pci maggiore di 15.000 kJ/kg. Quindi una frazione di rifiuti compresa tra i 13.000 kJ/kg e i 15.000 kJ/kg come potere calorifico che ora come ora potrebbe andare ad essere smaltita in impianti d'incenerimento la cui disponibilità risulta però inadeguata ai quantitativi prodotti.
All'articolo 5 la legge prevede anche disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In particolare i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti a comunicare entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. E contestualmente sono tenuti a confermare o rettificare il dato relativo all'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
I sistemi collettivi ed eventualmente i singoli produttori che non vi aderiscono, dovranno comunicare al medesimo registro e con le stesse modalità, i dati relativi al peso dei Raee raccolti attraverso tutti i canali, reimpiegati, riciclati e recuperati nel 2008, suddivise (secondo l'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005) per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.