[11/12/2009] News
LIVORNO. Quand'è che un progetto transfrontaliero relativo alla costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km (progetto per cui l'UE prevede la Via obbligatoria), deve essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro a una valutazione dell'impatto ambientale?
Quando, un tratto di lunghezza inferiore a 15 km è situato nel territorio dello Stato membro.
Questa è la risposta che la Corta di giustizia europea dà (con sentenza di due giorni fa) al quesito posto dal giudice austriaco relativo all'interpretazione da dare alla direttiva europea sulla Via. E in particolare se gli obblighi previsti dalla direttiva si applichino anche all'ipotesi di un progetto transfrontaliero.
L'intenzione della società italiana Alpe Adria era proprio quella di costruire un elettrodotto di 220 kV e con una tensione nominale di 300 MVA, per collegare la rete della società italiana Rete Elettrica Nazionale SpA con quella della società austriaca VERBUND-Austrian Power Grid AG.
Nel luglio 2007, l'Alpe Adria, infatti, chiedeva al governo della Carinzia (Kärtner Landesregierung) di adottare, in base alla normativa nazionale, una dichiarazione di conformità relativa alla costruzione e allo sfruttamento del progetto. Che, nel territorio austriaco comprende un elettrodotto di lunghezza pari a circa 7,4 km, con una stazione di comando da costruire a Weidenburg fino al confine attraverso la valle del Kronhofgraben e il Kronhofer Törl; mentre nel territorio italiano, la lunghezza dell'elettrodotto progettato è di circa 41 km.
La Kärtner Landesregierung ha dichiarato che non occorreva procedere a una valutazione dell'impatto ambientale di tale progetto, proprio perché esso non raggiungeva, nel territorio austriaco, la soglia dei 15 km di lunghezza fissata dalla normativa nazionale.
A detta del governo della Carinzia e dato che la direttiva europea sulla Via nulla dice a proposito dei progetti transfrontalieri, dovrebbe essere ogni Stato membro a valutare, riferendosi esclusivamente al proprio diritto nazionale, se un progetto ricada nell'elenco dei progetti contenuti nell'allegato I della direttiva europea.
La direttiva europea (la numero 85/337) mira a prevenire gli inquinamenti e altri danni all'ambiente prevedendo che determinati progetti pubblici e privati siano sottoposti ad una previa valutazione del loro impatto ambientale. Dunque introduce, a tal fine, principi generali di valutazione dell'impatto ambientale, allo scopo di completare e di coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati idonei ad avere un impatto rilevante sull'ambiente.
I progetti rientranti in determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente e devono, in linea di principio, essere sottoposti a una valutazione sistematica per tener conto delle esigenze di proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, di provvedere al mantenimento della varietà delle specie e di conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.
L'obiettivo della direttiva non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione laddove, presi insieme possono avere un "notevole impatto ambientale". Ne consegue, dunque, che i progetti dell'allegato I della direttiva 85/337 (quelli per cui la Via è obbligatoria) che si sviluppino nel territorio di diversi Stati membri non possono essere sottratti all'applicazione per il solo fatto che quest'ultima non contiene una disposizione espressa al riguardo.
Perché una siffatta esenzione lederebbe seriamente l'obiettivo perseguito dall'Ue.
Il suo effetto utile risulterebbe, infatti, seriamente compromesso se le autorità competenti di uno Stato membro potessero ignorare la parte del progetto da realizzare nell'altro Stato membro.