[08/01/2010] News

Impianti rifiuti, il Consiglio di Stato ribadisce le competenze sulle localizzazioni

LIVORNO. La Regione può escludere - anche in modo assoluto - che le attività di recupero di rifiuti possano essere localizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico (come ad esempio, a distanza inferiore a 1.000 metri da beni culturali singolarmente individuati). E la Provincia può negare il permesso di costruire un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi all'interno di un capannone già costruito. 

Lo ribadisce il Consiglio di Stato con sentenza dello scorso mese confermando la pronuncia del Tribunale amministrativo della Lombardia.

E lo fa con riferimento alla decisione della Regione Lombardia che ha fissato i criteri per l'individuazione delle zone dove non possono essere collocati impianti di gestione di rifiuti (in particolare in zone soggette a vincolo paesaggistico) e al piano provinciale di gestione dei rifiuti che precisa che tutto il territorio del Comune di Brivio "è interamente assoggettato a vincoli escludenti".

L'allocazione di un impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti costituisce una scelta frutto di valutazioni che contemperano vari, diversi - e a volte anche contrapposti - interessi, tutti comunque di indubbio valore. Ma è pur vero che esiste un assetto normativo sulla localizzazione degli impianti e sulle competenze dei vari livelli di governo ed è contenuta nel Testo unico ambientale (il Dlgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni - ancora sottoposto a riforma - ) che detta, in una pluralità di disposizioni (mentre nulla al proposito dice il decreto discariche, ossia il Dlsg. 36/2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE, richiamato dal Testo unico ambientale) le varie competenze in materia ambientale dello Stato, delle Regioni e delle Provice.

Tra le competenze statali vi è l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Si tratta quindi di una indicazione in negativo, che comporta la esclusione di una serie di aree da quelle potenzialmente allocatarie di impianti.

A tale proposito una recente sentenza della Corte Costituzionale ( la n. 249 del 24 luglio 2009) ha sostenuto che la determinazione dei criteri generali per la individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti non risulta lesiva di alcuna competenza regionale, costituendo esercizio della competenza statale a dettare i principi fondamentali in tema di governo del territorio.

Per le regioni, la legge prevede la competenza "alla definizione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali". E prima ancora "la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle provincie, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti". Criteri espressi nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

Alle province dunque, spetta l'individuazione "delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti".

A sua volta l'attività provinciale è sottoposta a una serie di vincoli sia contenutistici che procedimentali. Prima di tutto l'individuazione va effettuata sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e in conformità di quanto previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti o altro atto a valenza generale o pianificatoria. Ma va anche effettuata "sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni" (obbligatori ma non vincolanti).

Comunque, in ogni caso, alla regione spetta la definizione dei criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti .

Nel caso concreto, quindi, legittimamente, la Regione Lombardia ha definito i criteri per la individuazione da parte delle province delle aree non idonee; la Provincia di Lecco ha legittimamente individuato, sulla base dei suddetti criteri, le aree idonee e quelli non idonee.

Torna all'archivio