[19/01/2010] News toscana
La Corte Costituzionale sui poteri Stato Regioni in materia di impianti energetici. Il "caso" rigassificatori
FIRENZE. Con sentenza n. 339 del 30/12/2009 la Corte Costituzionale ha ulteriormente precisato la ripartizione dei poteri tra Stato e Regioni in materia di energia . Tema di grande attualità sia in relazione ai numerosi conflitti ( basti pensare alla vicenda dei rigassificatori) sulla realizzazione di impianti energetici a forte impatto ambientale e territoriale , sia in relazione alla tematica della assenza di una condivisa ( con le Regioni) programmazione delle strategie energetiche del Governo sulla base delle quali dovrebbero poi discendere le scelte dei singoli impianti nonchè dei singoli siti.
La sentenza della Corte Costituzionale interviene in primo luogo sulla legittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legge 112/2008 . La disposizione censurata stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «strategia energetica nazionale», indicando priorità e misure per il conseguimento di «obiettivi» rilevanti in campo energetico (comma 1), e che la proposta di cui si è detto, è elaborata in accordo con una «Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente» (comma 2).
Premesso che l'energia rientra secondo la nostra Costituzione nella legislazione concorrente, nella quale spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione statale (comma 3 ultima parte), la sentenza chiarisce quanto segue ad integrazione/specificazione della giurisprudenza precedente sui rapporti Stato - Regioni in materia di energia :
- la materia relativa a produzione, trasporto, distribuzione dell'energia ( legislazione concorrente ex comma 3 articolo 117 Cost.) corrisponde alla specificazione fornita dal comma 2 articolo 1 della legge quadro sull'energia ( legge 239/2004). Secondo questa ultima norma le attività del settore energetico (che quindi rientrano nella legislazione concorrente) sono così disciplinate:
- a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia;
- b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete;
- c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.
- proprio alla luce del punto 1 la Corte Costituzionale conferma come la competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» possa venire distinta da una più ampia nozione di politica energetica, che farebbe capo esclusivamente allo Stato in fase di «programmazione» degli interventi strategici necessari.
- la conseguenza del punto 2 è che viene riconosciuto allo stato il potere di assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare. La norma censurata fa riferimento a tale funzione di indirizzo preliminare, piuttosto che alla predeterminazione legislativa del contenuto delle misure che ne costituissero il concreto esercizio. Comunque la norma censurata anche nell'ambito di questo riconosciuto potere statale prevede che prima di approvare la propria strategia il Governo debba convocare una apposito strumento di concertazione cioè la Conferenza nazionale sull'energia.
- il potere, di cui al punto 3, riconosciuto allo Stato si limita a determinare finalisticamente, e nell'esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, «obiettivi» strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell'oggetto delle «misure» a ciò necessarie che invece stanno dentro la competenza di legislazione concorrente regionale.
La sentenza interviene in secondo luogo sulla legittimità costituzionale del comma 3 articolo 8 del decreto legge 112/2008 relativo alla procedura di concessione per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi. In particolare il comma 3 assegna allo stato il compito di approvare con apposito decreto ministeriale le modalità di pubblicazione di apposito elenco ai fini della attribuzione mediante procedure competitive, ad altro titolare, dello sfruttamento dei giacimenti, anche ai fini della produzione di energia elettrica. La sentenza interviene anche in relazione all'articolo 10 del decreto legge 112/2008 che determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.
La sentenza, relativamente a queste seconda e terza censura, chiarisce quanto segue in particolare sul ruolo delle Intese Stato Regioni nella materia energia:
- in materia di produzione, trasporto, distribuzione dell'energia , trattandosi di legislazione concorrente, la Intesa con la Regione è sempre necessaria
- quando la decisione riguarda non solo una materia di competenza esclusiva statale (in questo caso la concorrenza: vedi procedura competitive di cui alla norma censurata) ma anche di legislazione concorrente (energia), conformemente a quanto deciso di recente in un caso analogo (sentenza n.1 del 2008, al punto 7.3 del Considerato in diritto), deve riconoscersi la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata (vedi comma 3 articolo 8 sopra citato), per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle regioni interessate. Anche in questo caso «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione».
- è il maggiore o minore impatto dell'intervento finanziario statale sulle competenze regionali» che , in caso di concorso di competenze (esclusive statali v/s legislazione concorrente), definisce gli strumenti di leale collaborazione applicabili: Intesa o Parere.
Se noi applichiamo gli indirizzi della Corte Costituzionale ad esempio al caso Rigassificatori risulta con chiarezza come :
1. lo stato non ha mai esercitato il potere di programmazione generale che gli spetta , secondo la Corte Costituzionale , in materia energetica. Potere esercitando il quale avrebbe potuto stabilire i bisogni effettivi di gas, il numero di rigassificatori necessari, i criteri prioritari di localizzazione; il tutto previa convocazione di apposita Conferenza Nazionale;
2. comunque una volta stabilita quella programmazione generale di bisogni, obiettivi e criteri le scelte puntuali devono essere oggetto di Intesa con la Regione territorialmente competente;
3. rientrando la decisione sul singolo impianto di rigassificazione, nell'ambito della materia energia (competenza di legislazione concorrente) la scelta dello strumento di collaborazione è obbligatoriamente quello della Intesa , essendo applicabile il semplice Parere solo nel caso, come afferma la Corte Costituzionale in cui ci sia concorrenza di competenze (esclusiva statale v/s concorrente) ed in cui l'intervento finanziario statale sulle competenze regionali sia di minore impatto, il che certamente non può riguardare il caso dei rigassificatori.
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