[27/01/2010] News
LIVORNo. Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera possono essere modificate in seguito all'evoluzione delle migliori tecniche disponibili e in seguito all'evoluzione della situazione ambientale. Perché il ricorso alle migliori tecniche disponibili costituisce "uno strumento alternativo, complementare ed elastico, rispetto a quello consistente nella fissazione diretta di limiti inderogabili al rilascio di sostanze inquinanti". Dunque la fissazione di un termine di scadenza alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera costituisce un "principio generale derivante dalla necessità di un aggiornamento periodico".
Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Piemonte che con sentenza di questo mese dà ragione alla Regione e torto all'impresa.
La vicenda ha inizio quando nel lontano 1998 la Regione Piemonte (allora competente al rilascio di tali autorizzazioni) ha modificato l'autorizzazione - già rilasciata cinque anni prima - all'impresa per l'installazione di due gruppi motore a combustione interna a ciclo diesel per la produzione in continuo di energia elettrica e di calore nello stabilimento di Busano. E ha introdotto una scadenza di validità entro la quale dovevano cessare le emissioni derivanti dall'impianto installato: gli impianti a gasolio non erano più adeguati alla migliore tecnica disponibile e in quanto tali dovevano essere sostituiti con un impianto a metano meno impattante.
Un'imposizione di tal tipo, comunque, ha una rilevanza comunitaria nella direttiva 96/61/CE recepita in seguito dal D.lgs. 59/2005 e dal D.lgs 152/2006 (che ha abrogato la precedente disciplina sull'inquinamento atmosferica contenuta nel Dpr 203/1988). La norma si riferisce alle tecniche e modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente, particolarmente sentito come interesse della collettività non solo europea, ma mondiale. Tecniche e modalità che risultano sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale.
Quindi, la fissazione di un termine di scadenza alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera costituisce un principio generale derivante dalla necessità di un aggiornamento periodico delle autorizzazioni medesime, secondo un canone posto a livello comunitario e recepiti nel nostro sistema nazionale. Per converso, sarebbe stato illegittimo far permanere un'autorizzazione che non si rivela più adeguata alle novità tecniche relative al contenimento dell'inquinamento.