[29/01/2010] News

Le detrazioni del 55% sono alternative ai contributi comunitari, regionali o locali

LIVORNO. Chi ha sostenuto le spese per la riqualificazione energetica a partire al 1° gennaio dello scorso anno può scegliere di godere della detrazione del 55% oppure di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Questo è il parere dell'Agenzia delle entrate che con risoluzione di tre giorni fa risponde alla richiesta della Regione Piemonte pur ritenendola "inammissibile" perché non riferita a un caso concreto e personale. Ma, dal momento che riguarda i contribuenti che intendano fruire delle agevolazioni regionali l'Agenzia ritiene opportuno dare il proprio parere in riferimento alla questione. Ossia in riferimento all'opinione della Regione, secondo cui il divieto di cumulo delle agevolazioni non interessa la normativa regionale "in quanto questa non prevede l'erogazione di contributi in conto capital, tali da ridurre direttamente l'entità dei costi sostenuti per l'intervento".

Perché, sempre a parere del Piemonte il provvedimento riguarda la concessione di incentivi destinati a facilitare l'accesso del beneficiario ai mezzi finanziari e a ridurre l'incidenza degli oneri relativi al contratto di finanziamento stipulato.

La Regione infatti, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha dato vita a iniziative finalizzate a promuovere interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio del territorio piemontese (sulla base della disciplina dettata dalla legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002), attraverso finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo; contributi in conto interessi, (corrisposti al fine di ridurre l'entità degli interessi passivi maturati con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari) e prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti (finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione).

E' la finanziaria per il 2007 che ha introdotto una detrazione d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica. Attualmente è applicabile fino al periodo d'imposta 2010 e lo è secondo le modalità stabilite dal decreto di attuazione 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e successive modificazioni. Secondo quanto originariamente previsto l'incentivo era compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi.

Successivamente con una circolare del 2007 è stato chiarito, in riferimento all'eventuale concessione di contributi o incentivi da parte di Regioni ed enti locali, che le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.

Proseguendo nell'excursus storico normativo, nel 2008 l'Italia ha recepito la direttiva relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e nel decreto legislativo ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali".

Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la detrazione d'imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l'espressione "ulteriori contributi comunitari, regionali o locali", contenuta nel richiamato è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali.

 

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