[17/02/2010] News

Trasporti marittimi, l'Italia firma la convenzione Bunker oil

FIRENZE. L'Italia qualche giorno fa ha ratificato la Convenzione di Londra del 2001 (entrata in vigore a livello internazionale il 21 novembre 2008) sulla responsabilità civile conseguente all'inquinamento marino causato da residui di carburante utilizzato per la propulsione delle navi.

Con il disegno di legge approvato lo scorso 21 gennaio il nostro Paese recepisce quindi un importante strumento di tutela per chi subisce danni da questo tipo di inquinamento e per i nostri mari. Attraverso la Bunker oil convention negoziata presso l'Organizzazione marittima internazionale (Imo, Agenzia specializzata delle nazioni unite) è stato colmato un vuoto legislativo nel diritto internazionale, che non prendeva in considerazione l'inquinamento provocato dalla fuoriuscita e dal versamento in mare di petrolio utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi.

In questo senso la convenzione stabilisce le responsabilità degli armatori, il campo di applicazione (ad esempio le navi militari sono escluse), gli obblighi assicurativi (per i proprietari di navi con stazza superiore a 1.000 tonnellate), le modalità di risarcimento dei danni. Gli obiettivi della convenzione sono quelli di garantire un risarcimento congruo, ed immediato alle persone che subiscono danni dal versamento di petrolio trasportato dalle navi per il loro funzionamento.

Quindi la stessa Bunker oil convention sancisce la "responsabilità oggettiva del proprietario della nave (cui sono equiparati il noleggiatore, l'armatore e il gestore) per i danni causati dall'inquinamento, salvo che egli fornisca la prova che il danno si sia verificato per cause di forza maggiore (conflitto armato, insurrezione e simili, catastrofi naturali eccezionali e inevitabili) o sia stato provocato da azione od omissione intenzionale di un terzo, ovvero dalla negligenza di un'autorità pubblica responsabile della manutenzione dei fari o di altri aiuti alla navigazione".

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