[23/02/2010] News

Inquinamenti navali, l'Italia aderisce alla convenzione di Londra

LIVORNO. L'Italia aderisce alla Convenzione di Londra del 2001 (entrata in vigore a livello internazionale il 21 novembre 2008) quella sulla responsabilità civile per danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi. E lo fa con apposita legge pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri che entrerà in vigore il 9 marzo di quest'anno.

Il nostro Paese, dunque, recepisce un importante strumento di tutela per chi subisce danni da questo tipo di inquinamento e per i nostri mari. Individua il ministero dell'infrastrutture e dei trasporti nello specifico il comando della capitaneria di porto come l'autorità responsabile della vigilanza della convenzione e individua il ministero dello sviluppo come il responsabile del certificato assicurativo (elemento essenziale della convenzione).

Secondo il legislatore italiano, infatti, sarà il ministero dello sviluppo economico - con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - a conferire all'ente idoneo l'abilitazione a rilasciare il certificato. Così come sarà sempre il medesimo ministero a dover - con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione - disciplinare le modalità di richiesta e di rilascio del certificato fissandone l'importo e regolandone gli eventuali accertamenti.

La Convenzione, sancendo la responsabilità del proprietario della nave (cui sono equiparati il noleggiatore, l'armatore e il gestore) per i danni causati dall'inquinamento, mira a garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace alle persone che subiscono danni dal versamento di petrolio trasportato dalle navi per il loro funzionamento e innalza quindi le misure di tutela per tutte le vittime di questo tipo di incidenti.

Non a caso il fulcro della disciplina dettata dalla Convenzione - contenuta nell'articolo 7 - è rappresentato dal certificato assicurativo. In altri termini vige l'obbligo del proprietario della nave di stazza superiore a 1.000 tonnellate a sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria per un importo pari a quello del limite di responsabilità applicabile e, comunque, non eccedente l'importo fissato dalla convenzione sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi.

Il certificato, che deve essere tenuto a bordo della nave, deve contenere i dati essenziali di identificazione della nave e del proprietario; deve indicare la durata della sua validità, che non può essere superiore a quella dell'assicurazione o della garanzia.

Il certificato è, appunto, rilasciato dall'autorità competente, che è quella dello Stato di immatricolazione, ove la nave sia qui immatricolata, o, altrimenti, quella di qualsiasi Stato.

Lo Stato è anche tenuto a vigilare che un'assicurazione o una garanzia corrispondente a quelle sopra descritte copra qualsiasi nave di stazza superiore a 1.000 tonnellate, a prescindere dal suo Stato di immatricolazione, che giunga o lasci un suo porto o un impianto al largo sito nel suo mare territoriale.

 

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