[25/02/2010] News
LIVORNO. Uno Stato membro può istituire a carico del gestore della discarica un tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi urbani (così come ha previsto l'Italia) che deve essere rimborsato ai gestori dalle amministrazioni municipali. Ma a certe condizioni, ossia condizioni che evitino di far gravare sui gestori delle discariche oneri eccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle amministrazioni che usufruiscono del servizio. Quindi è necessario che il sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine.
Questo è il responso della Corte di Giustizia europea chiamata a redimere la questione sollevata dalla commissione tributaria della provincia di Roma insorta fra la Pontina Ambiente Srl e la Regione Lazio.
La Pontina Ambiente è, infatti, l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che ricevere in apposita discarica i rifiuti solidi di diversi comuni della Regione Lazio (la Regione ha designata la discarica come l'impianto da utilizzare da parte di alcuni comuni e ha stabilito il prezzo del servizio fornito dal gestore).
La Pontina è anche l'azienda soggetta al pagamento trimestrale, alla Regione Lazio, del tributo speciale. Ma non essendo stata pagata in tempo dai comuni che usufruiscono del servizio è diventata debitrice della Regione ed è stata sanzionata a causa del mancato pagamento.
Infatti se i comuni non pagano i loro debiti entro i termini consueti delle transazioni commerciali (termine standard di 120 giorni), può accadere che il gestore della discarica risulti non ancora rimborsato per una "rata" trimestrale nel momento in cui insorge il suo obbligo di pagamento nei confronti della Regione. Per evitare questa situazione, comunque, il gestore della discarica non può, né richiedere un anticipo come condizione per procedere al trattamento dei rifiuti, né può rifiutarsi, in caso di non pagamento dei comuni, di trattare i rifiuti.
In Italia la legge che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è quella del 1995 (n. 549). Lo ha istituito per favorire "la minor produzione di rifiuti e il recupero degli stessi di materia prima e di energia". Mentre designa come beneficiari le Regioni, la legge definisce come soggetto passivo il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo il quale è obbligato a ripercuotere il tributo medesimo sull'ente che effettua il conferimento. E stabilisce la sanzione pecuniaria in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo (può raggiungere il 400% dell'importo del tributo).
Comunque sia, questo è un metodo per il finanziamento dei costi delle discariche. La direttiva europea relativa alle discariche di rifiuti, infatti, non impone agli Stati membri alcun metodo specifico: la scelta è dello Stato membro interessato che può indifferentemente prevedere una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità.
Ma la direttiva europea chiede l'adozione di misure da parte degli Stati membri, al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi connessi all'impianto e alla gestione delle discariche.
Tale esigenza costituisce espressione del principio «chi inquina paga», il quale implica che il costo dello smaltimento dei rifiuti deve gravare sui detentori che li depongono nelle discariche ai fini del loro smaltimento. In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hanno prodotto.
Allo stesso modo, tutti i costi connessi al recupero delle somme dovute dai detentori di rifiuti ai gestori (costi connessi al ritardo nel versamento di tali somme, costi sopportati al fine di evitare sanzioni pecuniarie), devono essere ripercossi su tale prezzo.
E dato che il rapporto tra il gestore di una discarica e l'amministrazione - che vi depone rifiuti - costituisce un contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta una prestazione di servizi a fronte di un corrispettivo, gli Stati membri devono far sì che siano esigibili interessi in caso di ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dall'ente locale che deponga rifiuti nella discarica al gestore della discarica medesima.