[26/02/2010] News
LIVORNO. Nell'Unione europea dal primo luglio 2003, per prevenire la formazione dei rifiuti derivanti dai veicoli ormai fuori uso, esiste il divieto (previsto dalla direttiva sui veicolo fuori uso) dell'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato. Al divieto generale, però, si affianca una deroga: l'Ue (nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE) elenca i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto relativo all'utilizzo dei metalli pesanti e per alcuni indica la durata dell'esenzione.
Il che sta a significare che i veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere metalli pesanti nei materiali e nei componenti anche perché in alcuni casi non esistono - almeno per il momento - alternative praticabili.
Adesso l'UE dispone che si possano continuare a utilizzare cinque materiali e componenti contenenti piombo (naturalmente nel rispetto delle linee europee). E non ne fissa una data limite in quanto l'uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. Fissa però una data di riesame (2014) alla luce del progresso tecnico e scientifico per valutare quando sarà possibile evitare l'uso di tali sostanze.
La Commissione, quindi, modifica l'allegato II della direttiva sui veicoli fuori uso (ossia l'apposito documento che prevede le condizioni specifiche per l'utilizzo dei materiali pesanti nei componenti dei veicoli) e pubblica la sua decisione sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri.
In generale, la direttiva sui veicoli fuori uso, istituisce una serie di misure non solo per prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli, ma anche per il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti.
E lo fa nell'intento sia di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire sia di migliorare il "funzionamento" dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli (specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso).
Dunque, se per i cinque materiali e componenti contenenti piombo l'Ue fissa la data di revisione al 2014, per il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro (tranne che per le saldature su lastre laminate) individua la data della revisione al 2012 perché pur esistendo sostanze alternative le loro proprietà tecniche devono essere ancora oggetto di prove e conferme.
Però, nel caso del piombo e dei composti di piombo in componenti degli agenti leganti per gli elastomeri negli apparati propulsori che contengono fino allo 0,5 % di piombo in peso, l'Ue non proroga l'esenzione in quanto l'uso del piombo in questo tipo di applicazioni può essere evitato.
Invece, per quanto riguarda i pezzi di ricambio la Commissione stabilisce che il divieto di utilizzo dei metalli pesanti non si applichi ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il primo luglio 2003. Tale esenzione fa sì che i veicoli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del divieto possano essere riparati con pezzi di ricambio che soddisfano gli stessi requisiti di qualità e sicurezza delle parti di cui i veicoli erano dotati in origine.
In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Per la sicurezza dei consumatori e la tutela ambientale derivanti dall'estensione della durata di vita dei prodotti è consentito la riparazione di questi componenti di veicoli con i pezzi originali.