[02/03/2010] News

Scambio emissioni, tribunale Ue: la direttiva non viola alcun diritto di proprietà e di libertà d'esercizio di attività economica

LIVORNO. L'Arcelor, il maggior produttore di acciaio al mondo che ha impianti per la produzione di ghisa e acciaio in Francia, Spagna, Germania e Belgio, chiede all'Unione europea di annullare la direttiva sullo scambio delle quote di emissioni nei limiti in cui tali disposizioni si applicano agli impianti per la produzione di ghisa o acciaio. Ma il Tribunale Ue respinge la richiesta, perché la direttiva non viola, né il diritto di proprietà, né quello alla libertà d'esercizio di un'attività economica. E rispetta sia il principio di proporzionalità, sia quello della parità di trattamento così come il principio alla libertà di stabilimento e quello di certezza. Dunque, con sentenza di oggi l'organo di giustizia europea respinge anche la richiesta dell'azienda al risarcimento dei danni subiti a causa dell'adozione della direttiva.

La direttiva 2003/87 è quella che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità europea nel rispetto del Protocollo di Kyoto. Stabilisce un sistema di autorizzazioni, fissa quote di emissioni da assegnare agli impianti interessati (sulla base dei piani nazionali) e individua anche le eventuali sanzioni pecuniarie. Prevede pure, la vendita delle quote in eccesso da parte dei gestori che sono riusciti a ridurre le emissioni ai quei gestori le cui emissioni sono eccessive. Il tutto, al fine di promuovere la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra in particolare di Co2 in atmosfera.

Il sistema è complesso e si compone di due fasi: la prima tra il 2005 e il 2007 che è stata applicata solo a determinati impianti - come ad esempio agli impianti di combustione, raffinerie e cockerie, gli impianti per la produzione di vetro e, appunto, gli impianti siderurgici - e la seconda che è quella che corre dal 2008 al 2012. Dunque, le industrie siderurgiche europee sono soggette fin dalla fase iniziale al sistema di scambio di quote di gas a effetto serra mentre atre industrie (alcuni settori della chimica) ne sono escluse pur emettono identici gas.

A tale proposito già l'Ue si era pronunciata (in particolare la Corte di Giustizia nel 2008) sostenendo che, nonostante tutto non si possa affermare che il sistema elaborato dall'Ue per ridurre le emissioni in atmosfera di Co2 violi il principio di parità di trattamento fra i vari settori, perché il coinvolgimento nella prima fase di attuazione del complesso sistema di un eccessivo numero di partecipanti avrebbe potuto pregiudicare l'esecuzione e il funzionamento dello stesso.

E inoltre perché la delimitazione iniziale dell'ambito di applicazione a solo determinati settori industriali è stata dettata nell'intento di «raggiungere la massa critica di partecipanti necessaria all'istituzione di tale sistema».

Oggi, quindi, il tribunale ribadisce la posizione della Corte ma aggiunge una nuova riflessione. Il  Tribunale giudica che il fatto che la direttiva non garantisca agli operatori la possibilità di trasferire le quote assegnate verso un altro impianto più redditizio in un altro Stato membro non viola il principio della libertà di stabilimento. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sufficientemente ampio. Dunque se le normative nazionali non prevedono la possibilità di trasferire liberamente quote tra impianti posti in diversi Stati membri, «una simile restrizione non può imputarsi alla direttiva per il solo fatto che questa non vieta in modo esplicito siffatto comportamento degli Stati membri».

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