[30/07/2009] News

Caccia, Zps e pallini di piombo: il Tar Lazio dà ragione a Wwf, Enpa e Lipu e condanna il governo

ROMA. Il Tar del Lazio ha reso noti i motivi dell'accoglimento del ricorso presentato da Wwf, Enpa, Lav e Lipi-Birdlife Italia e ha decretato «L'annullamento di alcune disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2009, recante Modifica al decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Zsc) e Zone di Protezione Speciale (Zps) che palesano un evidente duplice profilo di sostanziale illegittimità: da un lato per la violazione della disciplina pattizia internazionale (Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, Aewa) e della normativa comunitaria di riferimento (cd. Direttiva habitat 92/ 43/CEE e cd. Direttiva uccelli 79/ 409/CEE), entrambe recepite in via legislativa nel nostro ordinamento, e d'altro lato per il dedotto palese travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, che si manifesta nella illogicità delle statuizioni adottate e nella loro immotivata contraddittorietà rispetto ai pareri acquisiti in face istruttoria, e che si traduce in un vizio di eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico perseguito dalla norma attributiva del potere, riferito alla necessità di garantire criteri minimi nazionali di tutela dell'eco-sistema, degli uccelli migratori e delle altre specie animali in esso viventi in attuazione della normativa comunitaria».

Le tre associazioni ambientaliste chiamavano in causa gli atti di ministero dell'Ambiente, ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei ministri, regioni Lazio e Calabria, in particolare per quel che riguardava l'attività dell'Ente produttori selvaggina, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto ministeriale 22.01.09 che modificava il decreto 17.10.07 riguardante "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Zcs) e Zps".

Il Tar del Lazio ha ritenuto che gli ambientalisti avessero ragione a ritenere il decreto del governo «lesivo del proprio interesse alla tutela dell'eco-sistema e delle specie animali in esso viventi, ed in particolare degli uccelli migratori di passo sul territorio italiano, anche connesso ad un prelievo venatorio equilibrato e conforme alle normative comunitarie ed internazionali pattizie applicabili» e che lo stesso atto fosse impugnabile perché modifica le prescrizioni nazionali "integrative della disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000", ma che «non può viceversa essere riconosciuto il ruolo di contro interessato in senso tecnico alle Regioni ed agli altri uffici pubblici territoriali e locali, tutti ugualmente destinatari, al pari della generalità degli altri soggetti dell'ordinamento, delle previsioni generali ed astratte di un provvedimento adottato dallo Stato, nella propria unitaria soggettività di diritto comunitario ed internazionale, ed entro la propria sfera di competenza (trasversale) esclusiva, al fine di garantire "criteri minimi uniformi" nell'attuazione della disciplina comunitaria concernente la materia in esame».

Le associazioni ambientaliste ritenevano il decreto illegittimo perché violerebbe le direttive Ue habitat e uccelli, la 66/2006, l' Accordo Aewa e la direttiva 79/409/CEE, in particolare si riferivano alla soppressione dell'art. 5 del decreto del ministro dell'ambiente che vietava la caccia nel mese di gennaio con alcune eccezioni, dicendo perché la esame viola le previsioni della Direttiva uccelli secondo la quale «a evitata la caccia alle specie protette dall'Allegato 1 nei periodi agosto e settembre (di dipendenza dei giovani esemplari) e di gennaio e febbraio (di peggioramento delle condizioni climatiche), e che secondo la "Guida della Commissione Europea alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", i predetti limiti di un ragionevole prelievo venatorio devono riguardare anche le specie non protette, anche in relazione alle problematiche del disturbo delle altre specie non cacciabili e della caccia alle specie somiglianti, ed anche alla stregua del criterio di "coerenza ecologica" posto dagli articoli 2 e 3 della cd. Direttiva habitat 92/43/ CEE».

Il provvedimento è stato ritenuto irragionevole e in contrasto con due parerei del 2008 dell'Ispra (già Infs - Istituto per la fauna selvatica), il massimo organo tecnico e scientifico pubblico di consulenza previsto dalla legge 157 sulla caccia, secondo il quale «nei mesi di gennaio e febbraio si determina il peggioramento delle condizioni climatiche, spesso estreme, con un incremento della mortalità naturale sulle popolazioni selvatiche, che impone di limitare il prelievo venatorio su esemplari che hanno già superato la selezione naturale e che sono, quindi, pote-nziali riproduttori della propria specie».

E stata ritenuta illegittima anche la modifica dell'art. 2 e dell'art. 5, del decreto del ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 che prevedeva il rinvio all'anno venatorio 2008/2009 del divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo nelle zone umide. La proroga viola la legge 66/2006 che recepisce l'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia «il cui Piano d'azione previsto dall'art. 4 contempla (art. 4.1.4) l'impegno delle Parti contraenti a sopprimere l'utilizzazione dei pallini al piombo per la caccia nelle zone umide, in considerazione della tossicità del piombo per gli uccelli acquatici, per il loro ambiente e per la stessa salute umana» secondo il Tar «la proroga in esame palesa la propria manifesta irragionevolezza anche avuto riguardo alla mancata considerazione dei possibili effetti tossici dell'inquinamento da piombo per l'ambiente e per la salute umana, pur adeguatamente evidenziati dai citati pareri resi dall'Ispra» e evidenzia che la proroga in realtà riguardava un  divieto «che era in realtà già in vigore fin dalla stagione venatoria in corso, con il conseguente rischio che il provvedimento ministeriale in esame possa tradursi in una immotivata ed indiscriminata sanatoria di inadempimenti e violazioni di un obbligo già introdotto dal precedente decreto ministeriale sulla base di una espressa previsione di legge».

E' stata ritenuta illegittima anche la modifica dell'art. 6, paragrafo 13, del decreto del ministro dell'Ambiente 17 ottobre 2007, che cancella il divieto di attività venatoria precedente al 1° ottobre (con eccezione degli ungulati) per le Zps caratterizzate da valichi montani, perché l'abolizione «risulta solo apparentemente bilanciata, dalla stessa norma, con il richiamo all'art. 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che vieta in modo assoluto, per un raggio di mille metri, la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna» e perché i pareri dell'Ispra evidenziano «la mancata puntuale individuazione dei valichi in Italia, in ogni caso i flussi migratori non seguono percorsi lineari, costanti e circoscritti ma, al contrario, variano in relazione alla morfologia del territorio, alle diverse specie ed alle specifiche condizioni meteorologiche, e quindi interessano ampie aree delle ZPS, non delimitabili a priori entro il previsto raggio di mille metri dal valico»

Quindi il decreto era contraddittorio rispetto alle forme di protezione delle Zps e le allineava al resto del territorio per la (mancata) tutela delle specie migratorie protette,  con uno «svuotamento del concetto di criterio minimo uniforme di tutela» e quindi con la violazione della direttiva uccelli e della sentenza della Corte di Giustizia 17 gennaio 1991 secondo cui la direttiva garantisce «Un regime completo di protezione» degli uccelli selvatici e che «la protezione contro le attività venatorie non può essere limitata alla maggioranza degli uccelli di una data specie determinata secondo la media (...) dei movimenti migratori».   

Torna all'archivio