
[08/03/2010] News toscana
LIVORNO. La Toscana si è dotata di un regolamento sulla certificazione energetica per gli edifici: è stato pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione toscana (Burt) la disciplina per l'attestato di certificazione energetica che entrerà in vigore fra 15 giorni dalla pubblicazione.
Previsto dalla legge regionale del 2005 (la numero 39 in materia di energia, nello specifico dall'articolo 23 sexies) il nuovo regolamento individua non solo i contenuti e le modalità di trasmissione dell'attestato di certificazione energetica, ma anche i requisiti e il contenuto della targa energetica e l'organizzazione del sistema informativi regionale sull'efficienza energetica e dei relativi impianti.
L'attestato di certificazione energetica, quindi, in Toscana, sarà obbligatorio non solo per gli edifici di nuova costruzione, ma anche per quelli oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione e per quelli esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura. Dunque, per queste categorie sarà obbligatorio presentare l'allegata certificazione in caso di compravendita o di contratti di locazione.
Al contrario l'obbligo non sussisterà per i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali (quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili), per i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni e per i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati. E non si applica neanche agli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché a quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione e per le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale che individua le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005).
L'attestato dovrà essere rilasciato da soggetti qualificati, ma dato che il regolamento relativo ai requisiti dei soggetti certificatori non è stato ancora emanato dal ministero, le indicazioni utilizzate saranno quelle contenute nel decreto che attua la direttiva europea all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (Dlgs 115/2008).
Inoltre il regolamento prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, coordinato e integrato sul territorio, che comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, "con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo".
L'archivio informatico degli attestati di certificazione conterrà gli attestati di certificazione energetica trasmessi direttamente dai soggetti certificatori, attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema. Mentre nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiranno i dati relativi all'attività di controllo sugli impianti di climatizzazione; i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione; i dati trasmessi dai distributori di combustibile; gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale.
L'infrastruttura di rete regionale permetterà di rendere disponibili alle amministrazioni pubbliche, operanti sul territorio regionale, tutti i dati relativi alla certificazione energetica degli edifici, favorendo lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali e assicurando la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione.
Ma consentirà pure l'accesso al sistema informativo ai soggetti certificatori attraverso la procedura di identificazione ed accesso e a chiunque ne abbia interesse in relazione ai dati individuati.
E dato che si parla di nuovi strumenti informatici, il regolamento stabilisce i criteri per la determinazione del rimborso tenendo conto dei costi annui sostenuti per l'acquisto dei dispositivi elettronici e dei supporti informatici necessari per la registrazione all'interno dello stesso sistema informativo delle certificazioni energetiche trasmesse, con particolare riferimento alle procedure di autenticazione informatica e di firma digitale dei soggetti certificatori.