[12/03/2010] News
LIVORNO. Sicuramente il sindaco può vietare l'esercizio di determinate attività produttive rumorose - con ordinanza contingibile e urgente - per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Ma non può basare il suo provvedimento su una precedente sentenza del giudice civile.
Perché l'ordinanza si distingue dallo strumento di tipo privato previsto dalla disciplina civilistica (che attribuisce al privato il diritto di adire al giudice per far cessare le immissioni dannose eccedenti la normale tollerabilità). Non a caso il presupposto dell'ordinanza è la sussistenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Veneto a proposito della questione riguardante il Comune di Mussolente.
Il sindaco del comune infatti ha ordinato a una azienda di non provocare, nell'esercizio dell'attività produttiva, rumori eccedenti la normale tollerabilità e, in particolare, ha vietato alla stessa lo svolgimento nell'area scoperta circostante i capannoni - e comunque all'aperto o con le porte dei capannoni aperte - di operazioni inerenti il proprio ciclo produttivo (scarico, movimentazione, macinazione e stoccaggio del materiale).
Ma la motivazione del provvedimento fa esclusivo riferimento a una precedente sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa (basata sull'articolo 844 codice civile) con cui è stato ordinato alla stessa ditta di non provocare nell'esercizio dell'attività produttiva rumori eccedenti la normale tollerabilità.
E' la legge nazionale che attribuisce al sindaco la facoltà di adottare un'ordinanza urgente e in generale al Comune la facoltà di adottare provvedimenti, allo scopo di arginare l'inquinamento acustico. Un inquinamento fra l'altro definito dallo stesso legislatore come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti esterni".
Il Comune quindi ha e può esercitare la competenza per mitigare tal tipo di inquinamento, ma prima di provvedere deve accettarsi della situazione. E se il comune non riscontra situazioni di pericolo per la salute pubblica così gravi ed urgenti da rendere necessaria l'adozione di misure eccezionali, caratterizzate dalla indifferibilità ed urgenza, tuttalpiù può risolvere il problema dell'inquinamento acustico attraverso gli ordinari strumenti di intervento a tutela della salute pubblica previsti di competenza del dirigente comunale.
Ma non può reiterare il contenuto di una sentenza pronunciata per vietare la produzione di rumori eccedenti la normale tollerabilità, che recano danno al proprietario del fondo vicino. Dunque una sentenza basata sui presupposti contenuti in disposizioni del codice civile (articolo 844 del codice civile).
Lo strumento del codice civile, infatti, affonda le sue radice nella tutela del diritto di proprietà e sul concetto della normale tollerabilità - e non solo del fattore rumore - ma anche di altra emissione.
In virtù di questo strumento "privato" il proprietario di un fondo non può impedire le emissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti da un fondo vicino "se non superano la normale tollerabilità, avendo riguardo alla condizione dei luoghi".