[17/03/2010] News
LIVORNO. Anche se i contenitori per la raccolta dei rifiuti sono colmi rimane vietato gettare i rifiuti fuori dai cassonetti. E in ogni modo vi è l'onere per le imprese di controllare la corretta attività dei propri dipendenti che devono rivolgersi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori della zona.
Lo ribadisce la Corte di cassazione che con sentenza di questo mese conferma la decisione del Tribunale di Trento che ha condannato la titolare di un'impresa di pulizie alla pena di duemila euro, perché una dipendente ha "abbandonato in modo incontrollato, buttandoli in modo disordinato vicino a una campana per la raccolta della carta, i rifiuti che aveva raccolto" presso la filiale Unicredit di Corredo in esecuzione di un contratto di appalto del servizio di pulizie.
A nulla sono servite le motivazioni portate al tribunale secondo cui il materiale poteva essere stato depositato fuori dai cassonetti in quanto i contenitori erano pieni, perché da un lato era sfornita di prova e dall'altro la condotta della lavoratrice rimaneva comunque illegittima. Vi è infatti il divieto dell'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori e vi è l'onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attività di conferimento.
Così come non è servita a scagionare la responsabile della ditta delle pulizie il fatto che non fosse prevedibile la condotta del dipendente che, in sostituzione di altra dipendente della ditta abilitata al servizio di pulizia, aveva provveduto in modo anomalo allo smaltimento dei rifiuti disattendendo le istruzioni ricevute.
Secondo il Tribunale, infatti, non è rilevante il fatto che il materiale esecutore dell'abbandono non appartenga ai soliti addetti. Anche se faceva parte di una squadra esterna adibita alle sostituzioni volanti, rimane l'onere dell'impresa adibire a specifici servizi tutti soggetti che presentino standard formativi uguali. Quindi "l'utilizzo di un sostituto non giustifica la condotta rientrando nell'onere imprenditoriale la verifica preventiva di idoneità e di formazione degli addetti".
Il che, fra l'altro è coerente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui "in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo".