[23/03/2010] News

Non tutti i materiali plastici possono essere destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LIVORNO. Non tutti i materiali plastici possono essere destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - non possono comporre gli imballaggi - perché potenzialmente dannosi per la salute umana. La Commissione europea ha, infatti, deciso di non iscrivere il 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (a norma della direttiva 2002/72/CE). Perché a seguito della valutazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che ha prescritto alcune limitazioni all'utilizzo e al ritiro della richiesta da parte della società richiedente, non è stato valutato idoneo.

Nel 1998 la RCC Registration Consulting ha presentato, per conto della Ciba Inc, i dati per la valutazione della sicurezza del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere quale additivo per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L'additivo è stato inserito nell'elenco provvisorio per poi essere esaminati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nel suo parere (del 15 marzo 2004) l'Autorità ha concluso che la richiesta di utilizzo del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere poteva essere anche  accettata, ma a condizione che non si verificasse un passaggio della sostanza negli alimenti superiore a 5 mg per kg di tali alimenti.

Però nel 2009 la Ciba Inc ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la domanda di autorizzazione relativa alla sostanza, perché non considerava più adeguato il suo utilizzo nei materiali di plastica.

In assenza di una domanda valida relativa all'utilizzo del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere quale additivo per la fabbricazione di materiali plastici destinati a venire a contatto con gli alimenti, la sostanza non può essere inserita nell'apposito allegato. Anzi la sostanza va cancellata anche dall'elenco provvisorio.

Ma dato che è possibile che il 2,4,4'-tricloro-2'- idrossibifenil etere sia stato utilizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è necessario introdurre un periodo transitorio per la commercializzazione dei materiali e oggetti di materia plastica contenenti tale sostanza.

Ossia i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con 2,4,4'- tricloro-2'-idrossibifenil etere e commercializzati prima del primo novembre 2010 possono continuare a essere commercializzati fino al primo  novembre 2011.

Dunque, il principio che sta alla base di una simil procedura è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Anche perché la sempre più diffusa esigenza di rispettare norme di igiene nel settore alimentare, impone (a volte in maniera quasi maniacale) l'utilizzo di una grande quantità di tali oggetti e materiali, che comunque sono e rimangono imballaggi. E gli imballaggi sono uno dei problemi da affrontare nella gestione dei rifiuti oltre a essere un segnale del nostro tempo, delle abitudini e delle diverse culture.

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