[30/03/2010] News

La materia urbanistica è cosa distinta dalla materia delle «acque minerali e termali»

LIVORNO. La materia urbanistica è cosa distinta dalla materia delle «acque minerali e termali»: la prima è di competenza del Comune e la seconda della Regione. Lo afferma il Consiglio di stato, il quale - con sentenza di questo mese -ricorda che comunque rimane «impregiudicata la possibilità del Comune, non di esaminare i contenuti della concessione mineraria, bensì di verificare l' esercizio del diritto minerario in conformità alle leggi ed alle previsioni di piano regolatore». E ciò significa che l'amministrazione comunale, deve anche valutare - alla stregua delle norme di piano regolatore - le condizioni di legittima coesistenza dell' impianto di coltivazione per la salvaguardia dell'ambiente

La questione fa riferimento alla costruzione da parte della Società Imbottigliamento e Vendita Acque Minerali-Acqua (titolare della concessione per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale)  di alcuni manufatti in ferro e teli di plastica destinati a depositi per stivare le bottiglie di acqua minerale. Manufatti abusivi perché non sanati dall'amministrazione comunale: con due provvedimenti il Comune di Roma rigetta la domanda di condono in sanatoria. Rigetto giustificato dalla carenza del "previo consenso dei proprietari" dei terreni in capo alla società ricorrente. Anche se la natura strumentale delle coperture precarie realizzate dalla Società al fine di realizzare l'attività di imbottigliamento autorizzata e anzi prescritta in prossimità della sorgente viene qualificata come non grave dal Tribunale di merito.

Ma tutto questo, comunque,  non vale a superare il principio in base al quale l'attività edificatoria -nell'assenza di permesso di costruire o di autorizzazione nei modi di legge - è di regola interdetta a chiunque, in qualsiasi zona del territorio comunale e per qualsiasi movente (ossia d' urgenza oppure per ineludibili esigenze di carattere imprenditoriale ovvero alla luce del carattere "pertinenziale" dei lavori edilizi). Dunque, la pianificazione urbanistica di un'area ben può incidere sulle attività estrattive, o meglio sullo sfruttamento delle relative risorse ovvero sulla loro coltivazione, determinando una inattuabilità della concessione mineraria per incompatibilità urbanistica e ambientale. In sintesi, non può cioè ritenersi che il regime minerario superi automaticamente i vincoli di piano regolatore. Restano pertanto salvi i poteri di governo del territorio propri del Comune che deve valutare le appropriate misure connesse alla realizzazione temporanea e precaria dei manufatti eseguiti senza permesso o autorizzazione a costruire alcune "opere pertinenziali" di pubblica utilità.

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