[02/04/2010] News
LIVORNO. Le emissioni prodotte dai motori delle macchine mobili non stradali rappresentano una parte significativa delle emissioni totali di origine antropica di alcuni inquinanti atmosferici nocivi. Per esempio la categoria dei motori ad accensione spontanea contribuisce notevolmente all'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni di ossido d'azoto (Nox) e dal particolato (PT), in particolare rispetto a quello causato dal settore del trasporto su strada. Per questo già nel 1997 l'Ue ha disciplinato la materia nell'intento di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di parametri di emissione e procedure di omologazione per i motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (ossia "qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna").
Adesso l'Ue rivede tale disciplina alla luce delle difficoltà e dei progressi tecniche: con direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea di oggi proroga alcuni termini per ottemperare ai requisiti per l'omologazione; rende più dettagliati alcuni dati della scheda informativa e di quelli richiesti per i procedimenti di prova. Alcuni studi condotti, infatti, evidenziano come vi siano delle effettive difficoltà tecniche ad ottemperare ai requisiti previsti dalla fase II (fase del calendario di omologazione) per le tagliasiepe e le motoseghe a catena per gli alberi con un manico sull'estremità superiore, di tipo portatile, ad uso professionale e operanti in diverse posizioni, sulle quali sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3(dove S indica la classe dei piccoli motori con una potenza netta < 0, = 19 kw; H indica i motori per macchine portatili; 2 e 3 la cilindrata). Per loro, quindi viene deroga il termine fino al 31 luglio 2013.
Invece visti gli sviluppi tecnici i motori a controllo elettronico hanno in larga misura sostituito i sistemi meccanici di iniezione e controllo del carburante. Per questo l'Ue adatta gli attuali requisiti generali di omologazione contenuti negli appositi allegati. Il costruttore infatti per ottenere l'omologazione delle macchine deve presentare unitamente alla domanda di omologazione di un motore, una scheda informativa all'autorità che rilascia l'omologazione.
Ma i dati relativi ai dispositivi supplementari antinquinamento contenuti nell'apposito allegato della precedente direttiva sono generici. Per ciò vengono adattati in rapporto agli specifici sistemi di post-trattamento da utilizzare per garantire che i motori rispettino i valori limite di emissione allo scarico. Di conseguenza occorre che vengano presentate informazioni più particolareggiate sui dispositivi di post-trattamento installati sui motori in modo da consentire alle autorità che rilasciano l'omologazione di valutare l'idoneità del motore a rispettare quanto prescritto.
Esiste poi un procedimento di prova dei motori e per la determinazione delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante. Il procedimento di prova per l'omologazione dei motori, volto a dimostrare il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico adesso dovrà essere tale da dimostrare il rispetto simultaneo dei limiti delle emissioni di inquinanti gassosi (monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto) e di particolato. Per questo viene adattato il ciclo NRSC (ciclo stazionario non stradale) e il ciclo NRTC (ciclo transitorio non stradale). Quindi si prevede una descrizione più dettagliata del ciclo con avviamento a freddo e si modifica il ciclo di prova per le diverse specifiche delle macchine per chiarire quale regime vada utilizzato ai fini del metodo di calcolo nell'omologazione. È necessario inoltre adattare il riferimento alla versione aggiornata della norma di prova internazionale ISO (8178-4:2007).
Inoltre l'Ue apporta alcune modifiche alla disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità. Per garantire un'attuazione agevole di un ulteriore fase di omologazione (fase III B), può rendersi necessario un maggiore ricorso a questo regime di flessibilità. L'adattamento al progresso tecnico per consentire l'introduzione di motori conformi alle prescrizioni deve pertanto essere accompagnato da misure volte a evitare che il ricorso al regime di flessibilità sia ostacolato da obblighi di notifica non più adeguati in rapporto all'introduzione di questi motori. La finalità di tali misure deve essere quella di semplificare gli obblighi di notifica e comunicazione, rendendoli anche più mirati e rispondenti alle esigenze delle autorità di vigilanza del mercato chiamate a far fronte al maggiore ricorso al regime.