[20/04/2010] News

Corte Ue: il prezzo del gas naturale può essere fissato dalla legge nazionale ma a certe condizioni

LIVORNO. La direttiva europea relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ammette una normativa nazionale che preveda la definizione di "prezzi di riferimento", (successivamente al 1° luglio 2007 termine ultimo fissato dall'Ue per la liberalizzazione) ma a determinate condizioni.

Innanzi tutto è necessario che la legge nazionale persegua un interesse economico generale consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale ad un livello ragionevole alla luce della contemperazione - che spetta agli Stati membri effettuare - "tenendo conto della situazione del settore del gas naturale, fra l'obiettivo di liberalizzazione e l'obiettivo della necessaria protezione del consumatore finale".

Inoltre a condizione che non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 se non nella misura necessaria a conseguire l'obiettivo di interesse economico generale e, di conseguenza, per un periodo limitato. E che il prezzo di riferimento sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile, e garantisca alle imprese dell'Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.

Questa è l'opinione della Corte di Giustizia europea che con sentenza di oggi conferma il parere dell'avvocato generale della Ue sulla questione sollevata dal tribunale amministrativo della Lombardia.

Infatti, la Federutility, l'Assogas, la Libarna Gas spa, la Collino Commercio spa, la Sadori gas spa, l'Egea Commerciale, la E.On Vendita srl e la Sorgenia spa (imprese e associazioni di imprese operanti sul mercato italiano del metano) hanno proposto dinanzi al Tribunale lombardo cinque ricorsi contro le decisioni dell'Aeeg di fissare i "prezzi di riferimento" oltre il tempo fissato dalla normativa europea.

Il processo di liberalizzazione del settore energetico iniziato nel 1996 - con le direttive 96/92/CE (norme comuni per il mercato interno dell'energia

elettrica) e 98/30 - ha subito un'accelerazione nel 2003 - con le direttive 2003/54/CE e 2003/55. Le due direttive del 2003, infatti, hanno stabilito l'apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas per tutti i clienti non civili a partire dal primo luglio 2004 e per tutti gli utenti, dal primo luglio 2007. I progressi sul territorio comunitario, però, sono stati non omogenei, anche perché la realizzazione di tale programma ambizioso era affidato agli Stati membri.

In Italia, ad esempio qualche giorno prima della data limite per la liberalizzazione completa del mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali, le autorità hanno adottato un decreto legge (il numero 73 successivamente convertito in legge), che ha attribuito all'Aeeg il potere di definire prezzi di riferimento per la vendita di gas a taluni clienti.

Successivamente l'Aeeg ha adottato la delibera (la numero 79/07) «Rideterminazione delle condizioni economiche di fornitura per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007 e criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale».

Con tale delibera, le formule di calcolo adottate ai fini del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso dovevano essere applicate fino al 30 giugno 2008. Ma successivamente la data è stata portata al 30 giugno 2009.

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