[22/04/2010] News

Nelle aree destinate ad un utilizzo industriale gli impianti eolici non possono essere esclusi a priori

LIVORNO. Le zone prossime alle aree destinate ad un utilizzo industriale o, comunque, produttivo, neppure in astratto possono presumersi dotate - tutte - di maggior pregio paesaggistico rispetto ad altre, per cui la scelta di escluderle a priori dall'installazione di impianti eolici «si rivela illogica, oltre che aprioristica».

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Sardegna che con sentenza dichiara illegittima la delibera della giunta provinciale sarda nella parte in cui esclude tout court l'ubicazione di impianti eolici nelle aree dei Piani di Insediamento Produttivo (Pip). Perché la decisione di escludere a priori porzioni rilevanti del territorio sardo, accomunate soltanto dalla prossimità a zone interessate dai Pip si fonda su di un criterio astratto e "categoriale".

La vicenda ha inizio quando la Regione decide di non autorizzare l'impianto eolico proposto dalla Asja.biz, società nella zona Sardara avente le caratteristiche previste dalla legge regionale.

La legge regionale sarda "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" del 2007( che prevede un intero articolo sulle energie rinnovabili e nello specifico eoliche) stabilisce che gli impianti eolici possano essere installati solo nell'ambito delle aree "industriali, retroindustriali e limitrofe", nonché - all'interno delle stesse - in specifiche zone da individuarsi, mediante apposito Studio redatto dall'Amministrazione regionale in base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale (Ppr)

Studio da effettuarsi entro 12 mesi dall'approvazione del Ppr: la Regione elabora uno studio specifico per individuare le aree di basso valore paesaggistico dove ubicare gli impianti eolici, qualora previsti dal piano energetico.

Poi, il meccanismo di "puntuale individuazione" delle aree a "vocazione eolica" ha trovato concreta attuazione nello "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici", (approvato con deliberazione della Giunta regionale sarda nel luglio 2007, n. 28/56), secondo cui "Si considerano aree idonee ai fini della realizzazione di fattorie eoliche: 1. le grandi aree industriali del territorio regionale, rappresentate nella cartografia allegata alle presenti linee guida; 2. le aree relative ai Piani per gli Insediamenti Produttivi (Pip), caratterizzate da una estensione territoriale complessiva non inferiore ai 20 ha; 3. le aree contermini alle due precedenti, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree di cui ai punti 1 e 2...".

Dunque in base a tale previsione programmatica l'impianto proposto dalla società ricorrente in territorio di Sardara sarebbe stato teoricamente suscettibile di autorizzazione. Ma la Regione ha deciso di non autorizzarlo probabilmente basandosi sulla successiva modifica alle disposizioni (apportata dalla D.G.R. n. 3/17 del 2009), secondo cui "Si considerano aree idonee ai fini della realizzazione di fattorie eoliche: 1. le grandi aree industriali del territorio regionale, rappresentate nella cartografia allegata alle presenti linee guida; 2. le aree relative a tutti i Piani per gli Insediamenti Produttivi (Pip) del territorio regionale; 3. le aree contermini alle grandi aree industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree di cui al precedente punto 1...".

In sostanza, mentre nell'originario Studio del 2007 il concetto di area "retroindustriale" comprendeva sia le zone contermini alle aree industriali sia le zone prossime alle aree Pip, ora, invece, lo stesso concetto abbraccia solo le prime e non più le zone contermini ai Pip

Tale novità pianificatoria è però in contrasto con le norme tecniche del Ppr nella parte in cui prevede che le aree da destinare all'eolico debbano essere individuate mediante "studio specifico" in relazione al loro "basso valore paesaggistico".

E, difatti, tanto il concetto di "studio specifico" quanto il richiamo al criterio del "basso valore paesaggistico" implicano un esame "in concreto" delle singole aree, basato sulla individuazione delle loro caratteristiche specifiche e tradotto in una motivazione che dia conto, in modo puntuale, delle ragioni della scelta finale.

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