
[11/05/2010] News
LIVORNO. La presenza di una sola linea di trattamento biologico non fa dell'impianto un impianto di compostaggio, proprio perché mancando alcune fasi di lavorazione (la fermentazione e, quindi, la maturazione), il prodotto finale non è compost.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) a proposito della questione sollevata dal Comune di Quinzano d'Oglio in riferimento all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia alla ditta WTE s.r.l.. Un'autorizzazione rilasciata per l'esercizio sul territorio del comune di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.
Il comune, infatti sostiene che il rilascio dell'autorizzazione della regione sarebbe contrario alla delibera di Giunta regionale del 2005, (la numero 8/220), che prescrive che le discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili non possano essere collocate a meno di 200 m. dai centri abitati, e gli impianti di compostaggio a meno di 500 m. dagli stessi, laddove nel caso in esame l'abitazione più vicina all'impianto disterebbe soli 108 m. dallo stesso
Ma secondo il Tar l'impianto non può essere assimilato né a un impianto di compostaggio visto che mancano le caratteristiche fondamentali, né tanto meno a una discarica visto che non vi avviene alcun deposito nel suolo o sul suolo.
E' il dlgs 36/2003 che dà la definizione di discarica e che la individua come un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito nel suolo o sul suolo.
Mentre è l'art. 183 d.lgs. 152/06 che definisce il compost come il "prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita'". La definizione normativa, dunque, richiama una espressione tecnica quale compostaggio che si qualifica per essere un processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica che avviene in condizioni controllate, e che si svolge nelle due fasi della biossidazione e della maturazione, e che porta alla produzione di acqua, anidride carbonica, calore e compost.
Non a caso nell'autorizzazione rilasciata dalla regione vengono individuate le attività autorizzatate. Nell'impianto sono effettuate operazioni di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi (D15), miscelazione all'interno di serbatoi di stoccaggio (D14) e smaltimento (D8 e D9), messa in riserva e deposito preliminare (R13/D15). E sono descritti, inoltre, i rifiuti in ingresso (fanghi di vario tipo) e il processo di lavorazione degli stessi. Ma si tratta di attività non sovrapponibili a quella del compostaggio, in quanto non comportano la fase di maturazione del prodotto, che porta poi alla produzione di acqua, anidride carbonica, calore e compost.