[20/05/2010] News

E' il testo unico ambientale che dispone gli strumenti specifici per fronteggiare l'inquinamento ambientale

LIVORNO. Il Comune non può con ordinanza contingibile e urgente (quella prevista dal testo unico degli enti locali) imporre la bonifica e il ripristino di un'area dove sono stati abbandonati rifiuti. Perché a fronte di una situazione di inquinamento ambientale esiste uno specifico rimedio (sempre un ordinanza) che è quello previsto dal Testo unico ambientale (Dlgs 152/06, articolo 192). E comunque in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere di abbandono o deposito incontrollato se "non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa".

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) che annulla l'ordinanza del Comune di Caserta con cui ha diffidato il Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e Caserta alla bonifica e al ripristino ambientale del sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani in località Lo Uttaro denominato "Panettone". Perché in tale aree - così come accertato dai Noe e dall'Arpac - "in seguito a lavori di ripristino e di sistemazione di teli Hdpe (cosiddetta geomembrana) era stato incontrollatamente depositato tra la vegetazione del materiale residuo dei suddetti teli".

Ma l'ordine imposto dal Comune presuppone l'accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all'autore dell'abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull'area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell'illecito

Siccome non vi è alcun elemento che consenta di attribuire la corresponsabilità dell'abbandono al Consorzio, non è possibile ordinare a questo un intervento di bonifica. E non solo perché l'intervento di bonifica viene imposto a un soggetto incompetente a farlo, ma anche perché la presunta violazione ambientale non è imputabile alle attività concretamente svolte dal Consorzio.

Il Consorzio aveva concordato con il capo missione Aree, siti ed impianti (nel 2009), la realizzazione degli interventi tesi alla salvaguardia delle matrici ambientali del sito proprio in ragione delle gravi carenze gestionali, in merito allo stoccaggio, imputabili unicamente alle società FIBA S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., in seguito commissariate.

La necessità di realizzare una serie di interventi per la salvaguardia delle matrici ambientali del sito "Panettone", sottoposte a severe criticità e poste a rischio di inquinamento era stata rappresentata dal capo missione Aree Siti ed Impianti il quale aveva richiesto all'articolazione di Caserta del Consorzio unico di bacino di realizzare una serie di interventi che quest'ultimo aveva realizzato proprio in ragione delle carenze imputabili alla pregressa gestione del sito.

Considerando poi, la prevedibile pratica impossibilità di risalire agli autori materiali dell'abbandono dei rifiuti incontrollati e reprimere i responsabili degli abusi, il commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania (già nel 2006), aveva inteso creare una forma speciale di gestione dei rifiuti presenti nel sito, dando una puntuale e rigorosa disciplina dei compiti da espletare da parte dei soggetti designati a svolgere l'attività di bonifica e ripristino ambientale.

Dunque la gestione dello stoccaggio dei rifiuti e di altre attività complementari (vigilanza, disinfezione, prelievo e smaltimento del percolato) venne affidata alle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a. (che successivamente venivano commissariate e le loro funzioni venivano surrogate dal Commissario ad acta per la Provincia di Caserta), mentre al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta venne affidata la gestione del personale e dei mezzi d'opera nell'ambito delle attività per l'area di salvataggio denominata "Panettone".

 

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