[25/05/2010] News
LIVORNO. Dopo aver emanato il decreto di attuazione della direttiva sulla gestione della qualità delle acque di balneazione il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione.
In seguito al parere tecnico favorevole del coordinamento delle Regioni (sono state accolte nel testo tutte le proposte presentate dalle stesse) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di eri il decreto ministeriale (che entrerà in vigore oggi) relativo non solo alla determinazione del divieto di balneazione, ma anche alle modalità e alle specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.
La disciplina europea stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio e classificazione, di gestione e di informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione. E' finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana. E si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione.
Dunque il decreto ministeriale fissa i valori limite relativi a un singolo campione il quale superamento determina appunto, il divieto di balneabilità, individua le azioni di gestione in caso di superamento dei limiti e le modalità di informazione al pubblico.
Il primo monitoraggio - che dovrà essere effettuato dalle Regioni e dalle Provincie autonome secondo i parametri della qualità delle acque di balneazione (quelli contenuti nel decreto legislativo del 2008) - dei parametri indicati decreto legislativo 2008, dovrà essere attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010. Non appena avviato cesserà la validità dei parametri indicati dalla precedente normativa (ossia quella del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 cesseranno).
Qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite dovranno essere attivate una serie di azioni di gestione. Per esempio l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione attraverso un'ordinanza sindacale e informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto.
Le Regioni e le Provincie autonome potranno anche revocare il provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione.
Ma qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur conformi ai valori rilevino scostamenti anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e le Province autonome potranno anche valutare se adottare adeguate misure di gestione: accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del peggioramento qualitativo dell'acqua; eventuale attuazione di programmi di risanamento per il miglioramento qualitativo.
Il cittadino potrà trovare tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e formulare nel contempo suggerimenti, osservazioni o reclami attraverso il Portale Acque. Il portale, infatti fornisce in tempo reale informazioni aggiornate sulla qualità delle nostre acque, con tutti i dati provenienti dalle Arpa regionali sui parametri microbiologici, foto e mappe satellitari.