[28/05/2010] News
Premessa
Sul sito www.sistri.it è recentemente apparso un documento dal titolo "Nota informativa sul Sistri e le differenti categorie di rifiuti".
Il documento, cogliendo l'occasione del Sistri, cerca di fare luce sulle tematiche più ostiche che, da sempre, affliggono il sistema di gestione dei rifiuti.
Stante il titolo e la consapevolezza che www.sistri.it è un sito istituzionale, quale gradita sorpresa nel trovare il "Documento": 14 pagine, alcune delle quali, dopo la lettura dell'indice, si sperava affermassero qualcosa che avesse senso; soprattutto con riguardo alla classificazione dei rifiuti pericolosi.
Dopo l'imbarazzo che il Governo dell'Ambiente ha fatto vivere all'Italia intera con la brutta questione del MUD 2010 (e la sua pessima figura), si sperava in un'azione pubblica più meditata e trasparente. Quale sorpresa, invece, nel leggere alcune delle cose più "bizzarre" che si siano lette negli ultimi anni. Soprattutto con riguardo alla classificazione dei rifiuti pericolosi; ma andiamo con ordine.
La finalità del documento
Il documento da conto della propria ragione d'essere quando, alla pag. 2 afferma che "gli obiettivi di migliore gestione e valorizzazione dei rifiuti possono però essere conseguiti solo a fronte di una maggiore consapevolezza (a livello del singolo cittadino, e delle piccole, medie e grandi imprese) delle problematiche e delle opportunità che caratterizzano la produzione e la gestione dei rifiuti. ".
Quindi è proprio per far in modo che tutti sappiano, in modo semplice e chiaro, quasi a voler far sì che la gestione dei rifiuti non sia solo una materia per iniziati, "si è deciso di inserire questo breve documento relativo alle caratteristiche ed alla classificazione dei rifiuti".
Il tutto con la precisa e dichiarata intenzione di "fornire un documento che serva da orientamento a tutti coloro che, pur non avendo conoscenze specialistiche, abbiano la necessità di comprendere sia gli adempimenti relativi al Sistri, che le opportunità di una migliore gestione dei rifiuti può offrire. Tale documento è un documento <> che verrà periodicamente aggiornato ed integrato anche sulla base dei numerosi quesiti che pervengono al sito www.sistri.it.".
Il "Documento" è al contempo
Il "Documento", consapevole del fatto che potrebbe recare danni, si pone sotto l'egida del sito Sistri, dove si trova la ormai famosa nota inerente la responsabilità dei contenuti del sito stesso (scaricabile dalla home page, ultima riga in basso), ove - tra l'altro - vi si legge: "I soggetti privati e pubblici preposti e coinvolti nella gestione operativa e di controllo del sistema SISTRI non si assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nel sito o generate da esso". E allora perché non si oscura? Cosa è un blog?
Il "Documento" è presente nel sito, e il suo "contenitore", per primo, prende le distanze da esso.
Quindi, si sarebbe ampiamente giustificati nel trascurare la lettura del "Documento" stesso, omettendo ogni ulteriore commento su confusioni, errori, omissioni ed innovazioni. Però, su alcune cose non si può transigere, non vanno affermate neanche per caso, per sbaglio, per distrazione e meno .
La cose "bizzarre"
Se la premessa finalistica del "Documento" sembra essere una buona notizia, ce ne sono altre che subito la vanificano, e precisamente:
• produttori di rifiuti pericolosi - il pasticcio degli Enti
a pag. 4, dove si indicano i soggetti produttori di rifiuti pericolosi obbligati ad iscriversi al Sistri, si legge che fra questi soggetti non rientrano "i liberi professionisti, (medici, dentisti, etc.) e altre categorie di soggetti che non sono imprenditori o artigiani e quindi non sono inquadrati in una organizzazione di ente o di impresa".
La dizione è infelice, perché nel tentativo di fare chiarezza sulla dizione utilizzata del "Codice ambientale" che, in vari punti, si esprime in termini di "Enti e imprese", precipita tutti nel baratro.
Infatti, l'occasione era propizia per chiarire, finalmente, che solo gli Enti economici rientrano nella previsione. E' opportuno far notare all'Estensore del "Documento" che (ad esempio) la Parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ([1]), parimenti è ente una Onlus. Grazie alla infelice puntualizzazione del "Documento", anche il Parroco dovrà iscrivere la propria Parrocchia al Sistri. Se proprio voleva fare chiarezza, il "Documento" avrebbe dovuto escludere oltre ai dentisti anche gli enti ecclesiastici e quelli morali (si pensi all'Ente Nazionale Sordi), oltreché quelli senza fine di lucro (si pensi ad un'associazione sportiva o culturale).
In questo modo frettoloso e approssimato, anche gli enti non economici, dalla Parrocchia alle Onlus per l'infanzia abbandonata, devono iscriversi al Sistri se producono rifiuti pericolosi. E se non lo faranno, a mente delle future sanzioni previste dallo schema di Dlgs di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, saranno tutti passibili di arresto.
Un'altra occasione sprecata; tuttavia il "Documento" è <>, cambierà?
• il CER con finale 99
a pag. 6 si reperisce il paragrafo dedicato alla "Classificazione ed identificazione dei rifiuti pericolosi".
Il "Documento" guida l'ignaro produttore e gestore dei rifiuti nella identificazione dei rifiuti pericolosi nei meandri dell'Elenco europeo dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/Ce e nel mistero delle sue "voci specchio"; al punto 4) gli rivela una verità sconosciuta: i Cer che finiscono con i numeri "99" indicano -praticamente- "voci specchio" e il relativo rifiuto "andrà poi classificato come pericoloso o non pericoloso sulla base dei test analitici".
Anche questa affermazione è decisamene "bizzarra": l'Estensore del "Documento" sembra aver dimenticato che dal I gennaio 2002 (data di entrata in vigore della Decisione 2000/532/Ce) i rifiuti sono considerati pericolosi o non pericolosi solo se e quando lo stabilisce l'elenco europeo dei rifiuti, ad essa allegato (cd. Cer). Quando un rifiuto può essere sia pericoloso sia non pericoloso, la circostanza è chiaramente ed inequivocabilmente indicata dall'Elenco europeo medesimo ("voce specchio") e va risolta in base alle concentrazioni di sostanze.
I rifiuti, la cui terza coppia di cifre è identificata con "99" non sono mai stati individuati dalla Commissione europea come "specchio" e, quindi, sono sempre univocamente non pericolosi. Ed è solo la Commissione Ue che decide cosa sia pericoloso, cosa non lo sia e quando qualcosa sia una "voce specchio"; nonostante questo, con questo "Documento" anonimo (ma comparso sul sito Sistri, il che rende questo Sistri sempre più surreale), l'Italia cambia le carte in tavola e si arroga il diritto (che nessuno le ha conferito) di sostituirsi alla Commissione Ue.
In questo caso non c'era niente da chiarire, nessuno (in tanti anni) aveva mai sentito il bisogno di "lumi" al riguardo. Quindi, non è stata persa nessuna occasione; è stata, invece, colta al volo l'opportunità per creare altro disordine e altra confusione (quasi come se quella già esistente non bastasse).
Tuttavia, il "Documento" è <>, cambierà?
• le caratteristiche di pericolo H1, H2, H9, H12 e H13
Il "Documento" raggiunge il suo culmine di delirio quando, a pag. 9, racconta che "Per quanto attiene alle caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13, l'assenza di valori di riferimento implica, automaticamente, l'impossibilità di declassificare da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso un rifiuto contenente una o più sostanze aventi tali caratteristiche, a prescindere dalla loro concentrazione; ne consegue che tale rifiuto non potrà mai essere classificato come <>." (sic!).
E' appena il caso di sottolineare che nella introduzione all'allegato D, parte IV, Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale", il quale è una fonte primaria di secondo grado censita dalla Costituzione, a differenza del "Documento" che qui ci impegna, peraltro "anonimo") viene affermato che tali caratteristiche di pericolo H1, H2, H9, H12 e H13 non devono essere prese in considerazione e che ove essere vengano comunque considerate andranno valutate sempre in relazione a criteri che fanno riferimento al raggiungimento di valori soglia, in quanto questo è l'unico criterio oggi presente a livello comunitario e nazionale per classificare un rifiuto pericoloso in base alle caratteristiche.
Se così non fosse tutti i rifiuti identificati come pericolosi, non in ragione della presenza di specifiche sostanze, ma per la presenza di "sostanze pericolose" in genere sarebbero sempre pericolosi e le "voci specchio" non si applicherebbero mai, salvo dimostrare (come?) che in un rifiuto sostanze con caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 sono inesistenti.
Se così non fosse, sarebbe la paralisi: vista la presenza del "Documento" nel sito istituzionale Sistri ci si chiede se è questo quello che il Minambiente vuole.
In ogni caso, questa "assenza di valori di riferimento" fatta propria dal "Documento" non corrisponde completamente al vero. E' noto che l'Istituto Superiore di Sanità (unica Autorità pubblica depositaria dell'opportuna competenza tecnica e istituzionale per potersi esprimere al riguardo) non è di questo avviso. La condivisione sull' "assenza" esiste solo con riguardo all'H12; ma chissà perché l'ignoto Autore, anziché stilare questo "Documento" pressoché inutile e non scevro da errori sostanziali non si dedica alla stesura dei valori di riferimento per l'H12?
Non sarebbe difficile, basterebbe copiare quanto hanno scritto al riguardo Regno Unito, Spagna, Slovenia, Finlandia, Danimarca, Ungheria, Francia, Germania, Austria (tra i tanti).
Il tempo sarebbe meglio impiegato e lo stipendio più meritato. Qual è allora il sapore di questo documento? Forse, piegare le cose alla personale visione che qualcuno ha della disciplina, anziché osservare quella degli atti elaborati dagli organismi deputati a tal fine dall'Ordinamento positivo (a livello Ue e nazionale). Uno psicanalista la chiamerebbe, quantomeno, "frustrazione" e conseguente "desiderio di rivincita".
Né sfugge il fatto che il "Documento" discetta sulle caratteristiche di pericolo della nuova direttiva 2008/98/Ce ma che lo fa dimenticando che tale Direttiva contempla la nuova categoria H15.
Ma è possibile, che in tutto il Ministero dell'Ambiente e in tutta l'Ispra non vi sia almeno un Dirigente capace di fermare azioni così sciatte e di controllare e correggere quello che viene messo on line sui siti istituzionali?
Conclusioni
Il "Documento", sembra essere una sorta di Riccardo III: si presenta come un re crudele e ambizioso. Ma Shakespeare narrò anche della rovina che, dalla sete di potere e dalla smodata volontà di rivincita, gli derivò.
([1]) in base all'Accordo 18 febbraio 1984 e della legge 222/1985 ogni parrocchia ha avuto la possibilità di ottenere il riconoscimento civile; pertanto, tutte le parrocchie esistenti alla data del 30 settembre 1986 ed elencate in un decreto emanato dal Vescovo diocesano hanno ricevuto la personalità giuridica civile attraverso un decreto del Ministero dell'interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ogni parrocchia civilmente riconosciuta deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede (artt. 5-6 legge 222/1985 e D.P.R. n.36/2000). L'iscrizione perfeziona il procedimento per il riconoscimento dell'ente ecclesiastico quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
*Paola Ficco è Giurista ambientale
Docente universitario Direttore responsabile di "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa",
Responsabile coordinamento attività legislativa "Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile"