
[14/06/2010] News
LIVORNO. Non tutti i prodotti animali e derivati importati da alcuni paesi terzi possono continuare a essere commercializzati all'interno dell'Unione europea, perché i controlli effettuati dei residui delle sostanze a effetto anabolizzante, dei medicinali veterinari e agenti contaminanti, non garantiscono una adeguata tutela della salute umana
Lo stabilisce l'Ue con decisione che va a modificarne una precedente (in particolare l'allegato della decisione 2004/432/CE) relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi in conformità con la normativa europea.
La direttiva del 1996 (la numero 23), infatti, stabilisce le misure di controllo per le sostanze e le categorie di residui. Un paese terzo, quindi, può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti primari d'origine animale (quelli contemplati dalla direttiva) solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e di sostanze indicate. Il piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, in particolare qualora i controlli lo rendano necessario.
Dunque se la decisione del 2004 approvava i piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi, adesso la nuova li aggiorna.
Per esempio il Botswana ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per gli equidi che offre sufficienti garanzie in merito al piano di sorveglianza degli stessi. Ecco perché gli equidi sono inclusi nella voce relativa al Botswana figurante nell'elenco dell'allegato.
Anche altri prodotti rimangono importabili: il miele dell'Uganda, della Moldova e della Macedonia, i suini, il pollame, le uova, la selvaggina della Macedonia e i prodotti dell'acquacultura di Singapore, Uganda e Macedonia. Cosa che non avviene per il Gambia perché il Paese non ha presentato un piano di sorveglianza dei residui per prodotti dell'acquacoltura per l'anno 2009. Anche l'India non ha presentato tali piani per il latte e il miele.
Ma nonostante questo al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali,per un periodo transitorio che termina il 1° agosto 2010, gli Stati membri autorizzano l'importazione delle partite di prodotti dell'acquacoltura provenienti dalla Gambia e di miele provenienti dall'India a condizione che l'importatore di tali prodotti possa dimostrare che sono stati certificati e spediti rispettivamente dalla Gambia e dall'India ed erano in viaggio per l'Unione prima del 15 giugno 2010.
Tale regime, però, non viene esteso ai prodotti lattiero-caseari provenienti dall'India, in quanto non vi sono importazioni di tali prodotti dall'India, dato che nell'elenco degli stabilimenti da cui può essere autorizzata l'importazione di prodotti lattiero-caseari non figurano stabilimenti indiani.