
[11/08/2009] News
PISA. Ci risiamo ! Ennesima norma balneare per accelerare la autorizzazione dei rigassificatori . Da notare che ormai siamo , dopo la legge del 1991 , alla quarta modifica della normativa che disciplina i rigassificatori finalizzata alla accelerazione delle autorizzazioni di questi impianti......un eccesso di burocratismo semplificatorio! Infatti le norme che si sono succedute non sono state quasi mai coordinate con le precedenti ne tanto meno con la normativa ambientale ed urbanistica collegata , per non parlare della riforma federalista del titolo V della Costituzione . Insomma semplifica per complicare la vita a tutti perfino agli stessi gestori/costruttori dei rigassificatori esistenti (Panigaglia SP e tra poco Rovigo) e nuovi che hanno ormai dei dubbi su quale sia il percorso amministrativo più utile per i loro fini ( ne esistono ormai tre di cui uno transitorio !). La nuova legge di cui scriverò tra poco infatti , come è avvenuto in passato non abroga completamente ne la procedura del 1991 e regolamento successivo (dpr 420/1994) , ne quella semplificata del 2000 (legge 340/2000) che si applica ancora ai procedimenti in corso salvo che le società interessate alla realizzazione dei progetti non scelgano la nuova procedura ora approvata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della nuova legge.
Veniamo comunque alla nuova legge . Si tratta di alcuni commi dell'articolo 27 della legge 99/2009 ( dal titolo pomposo : "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia") . Ma c'è poco da pompare perché come è noto ( vedi http://speziapolis.blogspot.com/2009/03/snam-panigaglia-luci-ed-ombre-nella.html) qualsiasi disciplina acceleratoria in materia di rigassificatori deve comunque rispettare sia la normativa comunitaria ambientale in materia ad esempio di VIA ( Valutazione di Impatto Ambientale) che la Costituzione italiana e la relativa giurisprudenza della Corte Costituzionale sui poteri regionali nelle materie della urbanistica e delle politiche energetiche.
In sostanza la nuova norma cambia poco rispetto alla normativa esistente proprio perché bloccata dai suddetti vincoli sovraordinati alla legislazione ordinaria nazionale.
Alcuni esempi:
1. si continua ad applicare la Valutazione di Impatto Ambientale che deve precedere la autorizzazione vera e propria . Anzi su questo punto la VIA torna ad essere ( grazie anche e soprattutto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE che sul punto ha più volte contestato la normativa italiana in contrasto con la Direttiva europea sulla VIA) un procedimento distinto da quello della autorizzazione definitiva mentre nella legge del 2000 il giudizio di VIA era diventato un nulla osta interno al procedimento autorizzatorio.
2. I termini per concludere il procedimento da 180 che erano diventano 200 , ma nel caso di Panigaglia ormai sono scaduti da tempo entrambi
3. La parte urbanistica è forse quella più significativamente modificata. Infatti nella normativa precedente la eventuale variante al Piano urbanistico comunale doveva comunque passare dalla approvazione del Consiglio Comunale territorialmente competente. Con la nuova legge la autorizzazione all'impianto sostituisce la concessione demaniale e il permesso di costruire, ma anche qui, in coerenza con principi addirittura costituzionali, si afferma che "Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare".
4. Resta l'obbligo di Intesa con la Regione , anzi l'Intesa con la Regione resta decisiva anche sotto il profilo urbanistico , perché , si legge nella normativa appena approvata che "l'Intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale". Quindi senza l'Intesa con la Regione non si va da nessuna parte , appunto !
5. la nuova legge conferma anche la precedente procedura accelerata nel caso di rigassificatori in aree portuali . Nel senso che l'autorizzazione al rigassificatore costituisce variante al Piano Regolatore del Porto se approvata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Non deve trarre in inganno il fatto che il comma che tratta di questo tema non faccia riferimento alla Intesa con la Regione . Infatti questo comma rinvia per la procedura in generale al comma 1 che è quello che contiene la disciplina per i rigassificatori sia che si trovino in area portuale che in altre aree; ebbene in entrambi i casi occorre la Intesa con la Regione, come d'altronde era previsto dalla precedente normativa.
6. Alla nuova procedura non si applica la semplificazione, introdotta sempre dalla nuova legge, in caso di mancata Intesa con la Regione . Infatti questa semplificazione si applica solo per le centrali termoelettriche , gasdotti e oleodotti ma non per i rigassificatori . Comunque la nuova procedura della Intesa introdotta per impianti diversi dai rigassificatori prevede un maggior coinvolgimento della Regione proprio in coerenza con quanto previsto dalla Costituzione in materia di energia nei rapporti stato regioni nonché dalla legge quadro in materia di energia ( legge 239/2004).
Infine una riflessione di ordine generale. A cosa serve semplificare ulteriormente la disciplina di autorizzazione dei rigassificatori , visto che hanno già passato la VIA del Ministero dell'Ambiente i seguenti rigassificatori : Gioia Tauro (RC), Melilli (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Rovigo , Trieste . Insomma questo delirio semplificatorio non ha alcun fondamento neppure sotto il profilo degli interessi energetici nazionali , visto che ormai nei prossimi anni avremo sicuramente più rigassificatori che gas liquefatto da trattare ! A meno che il progetto di trasformare l'Italia nell'hub del gas per il resto di Europa non venga bloccato dalla comunità locali, magari con il contributo di qualche decisione lungimirante di istituzioni locali e regionali come ha fatto di recente la Regione Liguria (grazie soprattutto alla forte pressione del movimento ambientalista spezzino), motivando il no alla Intesa sull'ampliamento del rigassificatore di Panigaglia (SP) proprio sulle questioni legate al rapporto stato regioni nella materia energia.