[18/06/2010] News
GROSSETO. La Consulta ha accolto il ricorso delle Regioni contro i poteri urgenza e i commissari previsti nel decreto anticrisi dello scorso anno, il decreto legge primo luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e contestualmente modificato dal decreto 3 agosto 2009, n. 103.
La Corte ha ritenuto infatti illegittima in termini di costituzionalità la norma del decreto anticrisi che prevedeva il ricorso a mezzi e poteri straordinari per la realizzazione di opere energetiche strategiche, anche con la nomina di commissari. Si tratta, precisamente, dell'articolo 4 (commi, 1,2,3,4) che prevede che il Consiglio dei ministri possa individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che per tale ragione devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
L'art.4 dice infatti al comma 1 che il Consiglio dei ministri «individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari». E al comma 2 che il Consiglio dei ministri «nomina uno o più commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi».
Il comma 3 modificato dal dl 103 del 2009 prevede invece che ciascun commissario «sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'affettiva realizzazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui l'articolo 20, comma 4, del dl 29 novembre 2008 n. 185».
Mentre il comma 4 prevede che assieme ai provvedimenti previsti al comma 1 «sono altresì individuate le strutture di cui si avvale il commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del ministro per la semplificazione normativa e degli altri ministri competenti».
Contro la norma avevano fatto ricorso le regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento mentre Terna era intervenuta per chiedere il respingimento dei ricorsi, ma la Consulta ha dichiarato inammissibile l'intervento in quanto «i giudizi di costituzionalità in via principale si svolgono solamente fra i soggetti titolari di potestà legislativa».
Una norma che era stata aspramente contestata anche dal ministro dell'ambiente, Stefania Prestigiacomo, che l'aveva definita «di inaudita gravità, inaccettabile. Questa norma - affermava in una nota ufficiale la Prestigiacomo - potrebbe perfino applicarsi alle centrali nucleari. Francamente, con il lavoro puntuale e trasparente svolto finora proprio in materia di autorizzazioni ambientali per gli impianti energetici, mi chiedo: una norma simile a chi giova?».
Il ministero dell'Ambiente l'aveva poi spuntata ottenendo che il suo ruolo non venisse cancellato, ma come da molti parti era stato segnalato, l'incostituzionalità era rimasta e la Consulta adesso l'ha finalmente accertata.