[25/06/2010] News

Il comune deve bonificare se i responsabili non sono individuati

LIVORNO. E' il comune territorialmente competente che deve adottare le misure per la decontaminazione di un sito inquinato quando non è possibile individuare i responsabili dell'inquinamento o quando né il proprietario del sito né altri soggetti interessati se ne facciano carico.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Friuli Venezia Giulia in riferimento alla situazione di alterazione dell'acqua di falda presso un pozzo situato nell'ambito della discarica Prefir, nel Comune di Premariacco

Una situazione rilevata dall'Arpa regionale, che ha pure affermato l'impossibilità, nonostante i vari provvedimenti intrapresi, di determinare l'origine di tali alterazioni, vista la coesistenza nell'area, a breve distanza, di più discariche nella titolarità di soggetti diversi.

Il Comune di Premariacco, dunque, ha ottenuto un contributo regionale per effettuare la bonifica. Ma non disponendo al suo interno, né di idonee figure professionali, né di strumenti necessari alla redazione del piano di caratterizzazione (primo atto propedeutico per la bonifica) del sito inquinato ha affidato l'incarico a un soggetto esterno. Lo comunica poi alla Regione che, una volta convocata la conferenza dei servizi, comunica l'avvio del procedimento di approvazione del piano di caratterizzazione alla Prefil in quanto proprietaria dell'area soggetta agli interventi.

La società però manifesta le proprie preoccupazioni come quella di poter essere danneggiata a causa degli interventi di bonifica. Dunque richiede l'annullamento del procedimento al tribunale che lo respinge.

Infatti, la circostanza che la pubblica amministrazione non sia riuscita a determinare l'effettiva responsabilità dell'inquinamento non può valere a impedire e rendere illegittima l'adozione delle misure necessarie per procedere alla decontaminazione del sito.

E' lo stesso legislatore che, rilevata una situazione di inquinamento storico, prevede (e lo fa dall'art. 242 d.lgs 152/2006) la necessaria effettuazione degli adempimenti per porre rimedio alla rilevata contaminazione del sito. Quindi quando non siano individuati e nessun altro provveda sarà il comune ha dover attuarsi.

Anche nel caso di specie si parla di una situazione di contaminazione storica. Quindi è evidente che la proprietaria dell'area ha avuto tutto il tempo per decidere di avvalersi della facoltà di promuovere direttamente l'effettuazione degli interventi e, non avendolo fatto, non può pretendere di bloccare la predisposizione d'ufficio da parte del Comune del piano di caratterizzazione.

 

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