[30/06/2010] News

Troppi fertilizzanti nei campi, Lussemburgo condannato dall'Ue

LIVORNO. Nell'ambito dell'Unione europea l'utilizzo dei fertilizzanti sui territori agricoli non è sempre consentito. Per esempio esistono dei periodi in cui è vietata l'applicazione di tutti i fertilizzanti. E questo al fine di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e per prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

Dunque se uno Stato membro non stabilisce tali periodi, non prevede un divieto totale per i prati e definisce insufficientemente il regime delle deroghe, può essere condannato dalla Corte di giustizia europea per non aver ottemperato ai suoi obblighi.

Ed è proprio quello che succede al Granducato del Lussemburgo che - con sentenza di ieri - viene condannato per aver omesso di adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari a conformarsi alla direttiva europea relativa alla protezione delle acque provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

La direttiva del 1991 (la numero 676) prevede l'obbligo di includere, nei codici di buona pratica agricola, i periodi durante i quali l'applicazione di fertilizzanti ai terreni non è opportuna. I fertilizzanti vengono intesi come qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, compresi gli effluenti di allevamento. Una definizione che comprende in se anche i concimi chimici (intesi, appunto dal legislatore Ue come qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale).

Il divieto di applicazione di fertilizzanti in taluni periodi dell'anno costituisce una disposizione essenziale della direttiva che non prevede alcuna deroga.

E anche supponendo che uno Stato membro sia legittimato a prevedere, nella propria normativa nazionale, alcune deroghe ai periodi di divieto di applicazione delle sostanze, in caso di situazione climatica eccezionale o di eventi straordinari che colpiscano un'azienda agricola, tali deroghe devono comunque essere sufficientemente circoscritte nell'ambito della disciplina di recepimento della direttiva. Quindi una normativa nazionale che conferisce un potere discrezionale ai ministri competenti quanto alla sorte da riservare alle domande individuali di deroga non soddisfa il requisito.

Secondo la direttiva, i programmi di azione prevedono norme disciplinanti la capacità dei depositi per effluenti di allevamento e tale capacità deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento durante il più lungo dei periodi nei quali è proibita l'applicazione di effluenti nella zona vulnerabile.

L'unica deroga prevista riguarda il caso in cui sia dimostrato che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento sarà smaltito in un modo innocuo per l'ambiente.

Ma il regolamento del Granducato del Lussemburgo non prevede tale regola. Così come omette di prevedere norme disciplinanti le procedure di applicazione al terreno sia di concimi chimici che di effluenti di allevamento, comprese percentuali e uniformità di tale applicazione, in modo da mantenere le dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello accettabile.

 

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