[29/07/2010] News
LIVORNO. La ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio viene calcolata sul totale del bonifico ed è scorporata dell'Iva.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con circolare di ieri. Dunque i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d'imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto.
La ritenuta del 10% è stata introdotta con il Decreto legislativo "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività" (in particolare all'articolo 25) ed è in vigore dal primo luglio. A partire da questa data le banche e le Poste Italiane effettuano una ritenuta d'acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l'intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.
Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata, per esigenze di economicità, di semplificazione e per evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d'acconto del 10 per cento è costituita dal totale del bonifico decurtato dell'Iva del 20%.
Questo perché la misura dell'Iva relativa sia alle prestazioni di servizio sia alle cessioni può variare in riferimento alla tipologia di spesa: per i lavori di ristrutturazione su immobili abitativi l'Iva ammonta al 10%, mentre è del 20% per i beni acquistati per la ristrutturazione. Così come è del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.
Inoltre per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.
Comunque sia, così come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate in caso di violazione e in sede di prima applicazione non verrà applicata alcuna sanzione.