[03/08/2010] News

Piano di caratterizzazione e indagini preliminari sull'inquinamento: devono essere rispettati i tempi di legge

LIVORNO. Quando si verifica un evento in grado di contaminare il suolo (come la fuoriuscita di carburante da un impianto di rifornimento) l'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento deve essere effettuata dal responsabile e secondo i termini di legge. E qual'ora i risultati dell'indagine siano tali da attestare l'esistenza dei presupposti per l'obbligo di presentare il piano di caratterizzazione del sito inquinato, il riesame non è necessario. Perché si concederebbe al responsabile dell'evento inquinante una sorta di seconda chance. Cosa che si tradurrebbe in una disapplicazione del principio comunitario del "Chi inquina paga", della disciplina nazionale che ne ha stabilito tempi e modalità attuative, e comporterebbe un aggravamento del rischio di danno per l'ambiente.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria (Tar) che con sentenza dello scorso mese si pronuncia sulla vicenda relativa alla fuoriuscita di circa 9.500 litri di benzina dal serbatoio interrato di un impianto di distribuzione carburante a Giano dell'Umbria. La Provincia di Perugia, ha- il gestore e la società Beyfin S.p.A -  ha ordinato al gestore dell'impianto e alla Beyfin S.p.A., di effettuare, nelle zone interessate alla contaminazione, "un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento" (cosa prevista come obbligo dal Dlgs 152/06).

Sono stati quindi prelevati dei campioni del terreno, che hanno però portato a esiti differenti. Infatti, nella relazione tecnica di parte si legge che "i valori registrati rientrano ampiamente all'interno dei limiti di accettabilità delle Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc)", cosa che consentirebbe di limitare l'onere dei responsabili al ripristino della zona contaminata. Invece, le analisi effettuate dall'Arpa Umbria, hanno riscontrato un superamento delle Csc oltre i limiti di accettabilità previsti dalla legge

Quindi, la Provincia di Perugia, ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento volto alla presentazione del "piano di caratterizzazione".

In particolare, l'Arpa ha evidenziato che le proprie analisi sono state effettuate con due diversi metodi e che in entrambi i casi (per il campione 4286) è risultato il superamento dei limiti per i parametri analizzati.

Ma la società sostiene che le analisi siano viziate da gravi errori metodologici. Infatti, la curva di calibrazione delle analisi risulterebbe effettuata a ben sei giorni di distanza dall'esecuzione delle analisi, mentre è necessario che venga effettuata lo stesso giorno, o anche più volte in un giorno qualora le analisi da eseguire siano numerose. Inoltre, nelle analisi, risulterebbe omessa l'indicazione dei passaggi che portano al risultato finale, così non potendosi verificare l'esattezza dei calcoli eseguiti dall'analista per determinare i quantitativi di inquinanti presenti nel campione esaminato.

Il Tar dunque esclude la possibilità di nuove indagini preliminari su nuovi campioni del terreno. Le indagini potrebbero avere (anche se condotte mediante l'applicazione delle medesime metodologie già utilizzate) risultati diversi da quelli precedentemente ottenuti. E comunque la rinnovazione delle indagini non fornirebbe risultati pienamente confrontabili con i precedenti. Anche perché il prelievo del campione non si potrebbe effettuare nello stesso punto esatto del precedente; il campione non sarebbe comunque omogeneo al precedente; il tempo trascorso condurrebbe ragionevolmente a una diluizione della concentrazione dell'inquinante del terreno, e quindi ad un risultato diverso (probabilmente, più rassicurante) del precedente.

Dunque se la legge prevede che l'indagine preliminare sulla contaminazione venga effettuata entro certi termini, e se i risultati dell'indagine alla necessità di un piano di caratterizzazione del sito inquinato, non è necessario procedere ad un riesame.

Anche se un piano di caratterizzazione ha un suo costo, il costo rimane evidentemente sostenibile, a fronte del rischio e del possibile danno che deriverebbe da un ritardo nell'avanzamento del procedimento finalizzato alla bonifica del sito contaminato.

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