[05/08/2010] News
LIVORNO. Gli Stati membri potrebbero avere la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) sul proprio territorio. Perché l'Ue propone un nuovo regolamento ispirato al principio di sussidiarietà nel campo degli Ogm. Propone la modifica della legislazione nell'intento di raggiungere il giusto equilibrio tra il mantenimento del sistema di autorizzazioni dell'Ue basato sulla valutazione scientifica dei rischi sanitari e ambientali e l'esigenza di garantire agli Stati membri la libertà di affrontare gli aspetti nazionali, regionali o locali specifici legati alla coltivazione degli Ogm.
Il quadro legislativo attuale, infatti, non soddisfa pienamente l'esigenza di dare maggiore libertà agli Stati membri in materia di coltivazione degli Ogm, poiché non garantisce agli Stati membri la flessibilità sufficiente per decidere in merito alla coltivazione degli Ogm dopo la loro autorizzazione a livello europeo.
L'Unione europea ha adottato un quadro giuridico completo (ma non soddisfacente) per l'autorizzazione dei prodotti costituiti o ricavati da Ogm. La procedura di autorizzazione riguarda l'uso per gli alimenti e i mangimi, la trasformazione industriale e la coltivazione e l'uso dei prodotti da essi derivati per scopi alimentari e per la produzione di mangimi. E mira a evitare gli effetti nocivi di tali organismi sulla salute umana e animale, sull'ambiente e a creare un mercato interno per questi prodotti. Tanto che il livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente scelto nell'UE non può essere rivisto da uno Stato membro e tale situazione non deve essere modificata.
Due testi legislativi, uno sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (la direttiva 2001/18/CE) e uno relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (il regolamento 1829/2003), disciplinano l'autorizzazione che precede la commercializzazione degli Ogm. Entrambi fissano criteri scientifici per la valutazione dei rischi potenziali per la salute umana, la salute animale, l'ambiente e i requisiti di etichettatura. Il regolamento del 2003 inoltre, definisce le regole per la tracciabilità e l'etichettatura degli Ogm e per la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi prodotti da Ogm.
Ma quando un Ogm è autorizzato ai fini della coltivazione a norma del quadro legislativo Ue e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni della legislazione Ue sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio (tranne alle condizioni definite nella legislazione dell'Ue).
Però l'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli Ogm è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale.
Dunque la libertà garantita agli Stati membri dalla proposta di regolamento riguarderà esclusivamente la coltivazione degli Ogm, ma non l'immissione in commercio e l'importazione di sementi Ogm autorizzate, che dovranno continuare liberamente nel quadro del mercato interno e dei relativi obblighi internazionali dell'Unione.
La proposta definisce due serie di condizioni alle quali è subordinata l'adozione di misure da parte degli Stati membri. La valutazione della sicurezza per la salute umana, animale e l'ambiente rimane condotta a livello europeo, quindi, in conformità al quadro giuridico esistente, gli Stati membri hanno la possibilità di invocare le procedure speciali della clausola di salvaguardia della direttiva del 2001 o le misure d'emergenza del regolamento del 2003 nel caso in cui sussistano motivi seri per ritenere che il prodotto autorizzato potrebbe costituire un rischio grave per la salute e l'ambiente. Di conseguenza, la proposta prevede che gli Stati membri non possano invocare la salvaguardia della salute e dell'ambiente per giustificare un divieto nazionale di coltivazione degli Ogm al di fuori di tali procedure speciali. Gli Stati membri potranno invocare motivi diversi da quelli previsti nella valutazione del rischio ambientale nel quadro del sistema di autorizzazioni dell'Ue per limitare o vietare la coltivazione di Ogm nel loro territorio. Le misure comunque dovranno essere conformi al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e le disposizioni relative alle restrizioni quantitative agli scambi tra Stati membri.