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LIVORNO. La Bulgaria ha ancora tempo (fino al 31 dicembre 2012) per opporsi alle spedizioni di rifiuti non desiderati, destinati al recupero nel suo territorio: la Commissione europea ha concesso una proroga al suo periodo di deroga. E lo fa per garantire che la tutela dell'ambiente sia mantenuta a livelli elevati in tutta l'Unione, in particolare quando il recupero di talune spedizioni di rifiuti continua a non essere conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione.
Per poter continuare a garantire una più efficace tutela dell'ambiente nonché a preservare la certezza giuridica relativamente al regime applicabile alle spedizioni verso la Bulgaria di rifiuti destinati al recupero, l'UE ha deciso che le misure devono essere applicate a decorrere dal primo gennaio 2010.
La spedizione dei rifiuti è disciplinata dal regolamento del 2006 (modificato recentemente) che ha scopo prioritario di proteggere l'ambiente.
Il regolamento è coerente con la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989 dalla UE nella convinzione che i rifiuti pericolosi e altri "rifiuti dovrebbero, per quanto ciò sia compatibile con una gestione ecologicamente razionale e efficace, essere eliminati nello Stato in cui sono stati prodotti".
Tale regolamento - che appunto recepisce la Convenzione di Basilea - istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. E cerca di farlo secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana .
Un regolamento che si applica alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi, ma anche a quelli importati ed esportati dalla Comunità da e verso paesi terzi e a quelli in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
Quindi predispone che il produttore, il notificatore e le imprese interessate da una spedizione di rifiuto e dal loro recupero o smaltimento debbano adottare i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento.
Nel regolamento è sottolineata l'importanza di organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni secondo modalità precise. Ossia modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutta la Comunità.
Il che esclude che i rifiuti siano soltanto merci.