[27/08/2010] News
LIVORNO. Dopo due anni di ritardo è arrivato il regolamento sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità sui beni, appunto, paesaggistici: è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il decreto del presidente della repubblica che entrerà in vigore il 10 settembre prossimo.
Elenca i beni sottoposti all'autorizzazione semplificata e individua la documentazione, la procedura e l'organizzazione per il rilascio.
Dunque, sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela del Codice paesaggistico, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici elencati nell'apposito allegato. Un elenco che potrà essere modificato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata.
Fra l'altro fra questi compaiono anche le modifiche per il contenimento dei consumi energetici degli edifici e l'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq.
Per ottenere l'autorizzazione dovrà essere presentata l'apposita istanza (che potrà essere inviata, dove possibile, per via telematica) corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato. Nella relazione dovrà essere descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, dovrà essere attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, dovrà essere documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e dovranno essere indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Oltre che la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
E se nel caso in cui l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza dovrà essere corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività.
Il procedimento di autorizzazione si conclude con un provvedimento espresso entro il trentesimo giorno dal ricevimento della domanda.
Nel procedimento di rilascio non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale. Mentre lo è il parere del soprintendente anche se non è vincolante, quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo.
Comunque, una volta rilasciata, l'autorizzazione ha immediata efficacia ed è valida per cinque anni.