
[17/09/2010] News
GROSSETO. E' stata pubblicata ad agosto una nuova norma tecnica, la Uni 10667-1, che riguarda la natura delle materie prime seconde e i sottoprodotti che derivano dalla trasformazione delle materie plastiche. Una norma che potrebbe aprire scenari interessanti per il mercato delle plastiche recuperate in alternativa ai polimeri vergini.
La norma tecnica, come spiega l'Ente nazionale italiano di unificazione Uni, è un documento che specifica nell'ambito della normativa vigente "come fare bene le cose garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe."
Per quando riguarda la Uni 10667-1 la norma classifica le materie plastiche prime-secondarie ottenute da recupero e riciclo di rifiuti di plastica, quindi dal circuito post-consumo, e si riferisce ai sottoprodotti di materie plastiche nonché ai materiali, alle sostanze e agli oggetti di plastica generati da cicli produttivi o di pre-consumo. Sottoprodotti e materiali, questi, che hanno le caratteristiche delle materie plastiche prime-secondarie sin dall'origine (e che nel testo sono indicate come "materie plastiche prime secondarie all'origine") che l'industria utilizza per la produzione di miscele di materiali e/o di manufatti che vanno poi sul mercato, o che vengono usate per fini diversi.
Una norma tecnica che fa chiarezza, quindi, sulla natura di materie prime seconde e sottoprodotti degli scarti da trasformazione di materie plastiche, senza dover ricorrere ogni volta a requisiti o standard merceologici per decidere se sono da considerarsi rifiuti o sottoprodotti.
La norma è frutto dell'aggiornamento di una precedente norma tecnica -la UNI 10667-1 -pubblicata nel giugno 1998 e aggiornata nel gennaio 2000 - che prevedeva che fossero considerate materie prime seconde quei residui che non contengono più dell'1% di sostanze indesiderate e sono effettivamente avviati ad un reimpiego in un ciclo produttivo.
L'aggiornamento era stato chiesto per fare ulteriore chiarezza sul concetto di materia prima seconda ab origine (ovvero quali fossero da considerare tali) e per inserire la nozione di sottoprodotto, con le specifiche di quando così dovesse essere considerato.
La revisione avviata nel 2009 e approdata con la nuova norma pubblicata in agosto ha consentito quindi di fare chiarezza sul primo punto, equiparando le materie prime secondarie all'origine ai sottoprodotti di cui alla direttiva 2008/98/CE, e di specificare la natura delle materie plastiche prime-secondarie.
La nuova norma UNI definisce quindi "sottoprodotti di materie plastiche e materie plastiche prime-secondarie all'origine" i materiali costituiti da residui, sfridi e scarti industriali plastici pre-consumo derivanti sia dalla produzione sia dalla trasformazione dei polimeri, immessi direttamente sul mercato senza pretrattamenti, salvo l'eventuale macinazione o altre operazioni di riduzione volumetrica per via meccanica. Questi materiali vengono equiparati quindi alle materie originali poiché già rispondono ai requisiti merceologici del settore per essere utilizzati in ulteriori attività di produzione/trasformazione delle materie plastiche.
Vengono poi definiti "materie plastiche prime-secondarie" i materiali derivanti da operazioni di recupero/riciclo di rifiuti di plastica costituiti da una matrice polimerica (polimeri o leghe o miscele di polimeri) e da cariche, pigmenti, additivi e altri polimeri compatibili con la matrice stessa, che si possono presentare anche sotto forma di polvere, granuli, scaglie, agglomerati e densificati, e che possono essere utilizzati per la loro funzione originaria, per riempimento o per ulteriori e diversi fini.
Le attività di aggiornamento e revisione delle norme interessano anche altre parti della UNI 10667 e in particolare alcuni utilizzi di polimeri specifici su cui l'iter è ancora in corso o in via di definizione. Inoltre viene chiarita l'applicabilità delle norme tecniche per quelle materie plastiche che possono essere considerate materie prime secondarie e per le quali non esiste ancora una norma specifica. In questi casi la classificazione può essere eseguita (in accordo tra le parti) prendendo spunto dalle metodologie citate nelle norme esistenti della serie.
Dovranno comunque essere dichiarati (dalle parti) i trattamenti effettuati e dovrà essere determinata la presenza di eventuali impurità o materiali indesiderati in quantità tali da non compromettere il recupero del rifiuto plastico pre e post-consumo.