[29/09/2010] News
LIVORNO. Non è precluso all'Ente parco l'esame degli effetti di un intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la procedura di valutazione di incidenza svolta dalla Provincia per siti d'importanza comunitaria. Perché sono due procedimenti diversi eseguiti da due amministrazioni autonome per la salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Puglia che si pronuncia (attraverso sentenza) sulla questione relativa alla richiesta di nulla osta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a inseguitori solari (per la precisione 58) nel Parco dell'Alta Murgia. Una richiesta presentata all'Ente parco, ma dallo stesso respinta sulla base del divieto di realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici.
Secondo l'Ente parco il progetto proposto determinerebbe una significativa alterazione della morfologia del suolo e del paesaggio, ma anche la possibile perdita e la frammentazione di habitat naturali, seminaturali e di habitat di specie animali.
E comunque a niente sono servite le motivazione portate dall'azienda agricola. In particolare la convinzione che il diniego dell'Ente parco poggerebbe su motivazioni illogiche e contraddittorie, sia in relazione alla positiva valutazione di incidenza ambientale - fatta dalla Provincia di Bari, chiamata ad esprimersi a tutela pSic (proposta di Sito di importanza comunitaria) - Zps (Zona di protezione speciale) "Murgia Alta" -, sia con riguardo alle norme di tutela del Parco (contenute nel Dpr 10 marzo 2004). Né tanto meno la convinzione per cui sarebbe precluso all'Ente parco l'esame degli effetti dell'intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione di incidenza.
Non solo perché la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia e l'Ente parco); ma anche perché i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni non del tutto corrispondenti: la fauna e l'habitat naturale per i siti d'importanza comunitaria Sic e Zps, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell'ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco.
Quindi, nulla esclude che in concreto coesistano - opportunamente giustificate ed entrambe legittime - una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell'Ente parco di segno opposto, anche quando quest'ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell'ambito del procedimento condotto dalla Provincia.