
[13/10/2010] News
LIVORNO. Le sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari (antiparassitari) possono residuare nei prodotti vegetali trattati, e anche negli animali nutriti con tali prodotti.
Visto che occorrere dare la priorità alla salute pubblica rispetto agli interessi di protezione dei vegetali, è necessario che tali residui non siano presenti a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e per gli animali.
Per questo la UE ha istituito nel 2008 il primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è proseguito con quello del 2009 per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Adesso l'UE ne dispone un'ulteriore per il periodo 2011, 2012 e 2013. E lo fa con un nuovo regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi. Entrerà in vigore dal primo gennaio 2011 e andrà a sostituire il regolamento del 2009 (viene, appunto, abrogato onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi) che però continuerà a essere applicato ai campioni esaminati nel 2010.
Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta-quaranta prodotti alimentari. Considerando la notevole evoluzione dell'utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, controllare a cicli triennali gli antiparassitari in tali prodotti alimentari diviene una cosa necessaria. Il tutto per consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e dell'applicazione della normativa dell'Unione europea.
Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, l'UE ha calcolato che l'esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99%, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di rilevabilità (Lod), a condizione che almeno l'1% dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di tali campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per ogni prodotto.
Dopo di che gli Stati membri forniranno i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2011, 2012 e 2013 rispettivamente entro il 31 agosto 2012, 2013 e 2014. Ma queste non sono le uniche informazioni che devono continuare a trasmettere (tali informazioni venivano previste anche dal precedente regolamento), perché gli Stati sono ancora tenuti a comunicare quali metodi analitici sono stati utilizzati e quali livelli di dichiarazione sono stati raggiunti, (in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi), oltre che il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e comunitari.
Inoltre nel caso siano superati i livelli massimi di residui (Lmr), lo Sato dovrà esporre i motivi che possono aver portato a tale superamento, accompagnata da tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio.
E qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri dovranno comunicare i risultati dell'analisi in conformità della definizione giuridica del residuo. Se nel caso, i risultati di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo andranno forniti separatamente.