[03/12/2010] News

Tia1? Tarsu? Tia 2? Non ci sono problemi...

FIRENZE. Dopo la circolare del Dipartimento delle Finanze relativa alla natura tariffaria ( e non tributaria ) della Tia, con conseguente assoggettamento Iva al corrispettivo riscosso dal gestore, l'Anci e le imprese possono tirare un sospiro di sollievo sulla complicata vicenda sorta un anno e mezzo fa a seguito della sentenza n.238 della Corte Costituzionale.

Il Ministero dell'Economia con tale circolare fa tirare un sospiro di sollievo all' Associazione dei comuni italiani: i regolamenti Tarsu e Tia 1 (la prima Tia, Tariffa Igiene Ambientale, sperimentale, a natura tariffaria e non tributaria, quindi assoggettabile all'Iva) continuano ad esplicare i loro effetti fin quando l'ente locale non deciderà di passare facoltativamente alla Tia 2 ,Tariffa Integrata Ambientale, prevista dal 152/2006 ma della quale non è stato emanato il regolamento (questo passaggio alla 2 diventerà un obbligo per tutti i comuni quando verrà emanato detto regolamento).

Essendo i due prelievi regolati dalle stesse fonti normative, Tia 1 e Tia 2 hanno stessa natura giuridica. Entrambe quindi assoggettabili all'Iva. Che aziende ed imprese possono continuare a scaricare (secondo sospiro di sollievo).

Quindi, per l'Agenzia delle Entrate, se un Comune applicava la Tarsu prima del 31 .12.2009, può continuare senza problemi ad applicare tale tassa; se invece un Comune alla stessa data applicava la Tia 1 non vi sono problemi, potendo continuare ad applicarla; qualora invece il comune abbia deciso di applicare facoltativamente la Tia 2, nessun problema poichè tale imposta ha certamente natura di corrispettivo.

Insomma: busta 1, busta 2 o busta 3 non ci sono problemi. Così l'Agenzia delle Entrate scongiura rimborsi; i comuni già con Tia (1 o 2) non devono ripassare a Tarsu, con annessi problemi di personale; le aziende e le imprese possono continuare a scaricare l'Iva.

Sarà l'ultima puntata? 

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