[22/12/2010] News
LIVORNO. Dopo le conclusioni dell'avvocato generale, anche la Corte di Giustizia europea ribadisce che le informazioni sulle quote di scambio delle emissioni di gas a effetto serra non sono informazioni sulle emissioni nell'ambiente (dato che lo scambio dei diritti di emissioni avviene prima che le sostanze vengano rilasciate) e non sono informazioni a cui si oppone la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
Anche secondo la Corte, che si pronuncia sul quesito sollevato dal giudice francese su una questione riguardante il diritto all'accesso delle informazioni ambientale e le quote di emissioni rilasciate dalla Francia, la richiesta di determinate comunicazione di informazioni non rientrano nella direttiva sull'informazione ambientale. Perché ricadono esclusivamente nella sfera delle specifiche regole di comunicazione al pubblico e di riservatezza contenute nella direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e di quelle contenute nel regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri.
La Città di Lione, infatti, ha richiesto all'amministrazione del registro nazionale delle quote ossia la Cassa depositi e prestiti, di comunicare il numero delle quote vendute nel corso del 2005 da ciascuno dei gestori delle 209 centrali di teleriscaldamento cui sono state assegnate quote, la data delle transazioni e i relativi destinatari.
La Cassa depositi e prestiti, però, ha rifiutato tale comunicazione perché contraria rispetto al principio generale per cui tutte le informazioni contenute nei registri si considerano riservate. Anche se la disciplina prevede delle deroghe ad esempio la divulgazione delle informazioni dopo la scadenza dei cinque anni.
Le informazioni richieste dall'ente pubblico, secondo la Corte, costituiscono informazioni che, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti, sono liberamente consultabili dal pubblico unicamente nell'area pubblica del sito Internet del catalogo indipendente comunitario delle operazioni a decorrere dal 15 gennaio del quinto anno successivo all'anno di effettuazione delle operazioni relative ai trasferimenti di quote di emissioni.
Dunque se è pur vero che l'amministratore centrale dispone di competenza esclusiva per procedere alla comunicazione al pubblico delle informazioni, spetta all'amministratore del registro nazionale respingere la richiesta. E in assenza di previo accordo dei titolari dei conti, l'amministratore è tenuto a garantire la riservatezza di tali informazioni, fino a che esse non siano legalmente divulgabili al pubblico da parte dell'amministratore centrale.