[29/12/2010] News

La materia dei rifiuti rientra nella competenza esclusiva dello Stato?

LIVORNO. La materia dei rifiuti, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Lo Stato ha competenza esclusiva in materia ambientale (articolo 117 secondo comma, lettera s, della Costituzione) e quindi la Regione non può regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale.

Lo afferma la Corte Costituzionale che con sentenza di questo mese dichiara illegittima la legge della regione Puglia del 2009 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di rifiuti), nella parte in cui attribuisce alla Regione la competenza all'emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, disponendo che "la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani".

E la dichiara pure incostituzionale nella parte in cui stabilisce che "in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in deroga all'unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e, comunque, per non oltre quindici anni."

La disciplina nazionale è costituita in primo luogo dal dlgs 152 del 2006 (fra l'altro recentemente modificata dal decreto di recepimento della nuova direttiva europea sulla gestione dei rifiuti). In tale contesto il legislatore nazionale stabilisce che le competenze delle Regioni devono essere esercitate "nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente" (nello specifico articolo 196 dlg 152/06 che fra l'altro è rimasto inalterato a seguito della modifica).

Le Regioni, quindi, nell'esercizio delle loro competenze, devono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, anche se possono stabilire livelli di tutela più elevati.

Il legislatore regionale, di conseguenza, non può disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione prescinda dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali.

Così come non può ammettere la deroga al principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti. Perché si pone in contrasto con la normativa nazionale (nello specifico, l'articolo 200, comma primo, lettera a), del dlgs 152 del 2006, anche questo rimasto inalterato rispetto alla riforma) secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (Ato), fra l'altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Torna all'archivio