
[05/01/2011] News
LIVORNO. La conservazione dei beni soggetti al vincolo paesaggistico ha anche il fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a prescindere dall'esistenza di eventuali altre evidenze abusive. Perché la situazione di compromissione della bellezza naturale a opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, richiede maggiormente che nuove costruzioni non deturpino esteriormente l'ambito protetto. Lo ribadisce il Consiglio di Stato che con sentenza conferma quella enunciata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania (Tar).
La questione riguarda il provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici di Napoli che ha annullato il parere del comune di Napoli favorevole alla concessione del condono edilizio del complesso immobiliare destinato ad attività religiose a Napoli, viale dei Pini n. 53.
Già nel 1957 sono stati effettuati dei lavori edilizi di ampliamento dell'originario complesso con la sopraelevazione della struttura risalente al XVIII secolo completata nel 1963. Il tutto, però, omettendo di chiedere concessione per tali lavori. Così, nel 1986 l'Istituto Antoniano maschile dei Padri Rogazionisti ha chiesto il condono. Nel 2005 la commissione edilizia integrata del Comune di Napoli, ha rilasciato parere favorevole, perché ha rilevato che gli interventi, inserendosi in un una zona ampiamente urbanizzata, non creano alterazione ambientale nella stessa. Ma, tale parere comunale è stato annullato dalla soprintendenza sul presupposto dell'esistenza del vincolo e dell'alterazione del paesaggio creato dalle opere realizzate.
Si tratta, dunque, di un ampliamento edilizio eseguito negli anni sessanta del secolo scorso, un ampliamento inserito in una zona che ha avuto un notevole sviluppo ad alta intensità edilizia e che oggi è densamente abitata. Inoltre l'intera area non può, in realtà, essere considerata come il belvedere (ciò e l'effetto dell'intensa e di fatto irreversibile urbanizzazione ed edificazione realizzata negli anni successivi, anche in deroga al vincolo paesaggistico gravante sulla stessa area).
Ma nonostante questo l'attività valutativa dell'autorità di tutela non può prescindere dalla tipologia delle opere realizzate in connessione al contesto ambientale. Deve essere condotta alla stregua della valutazione dell'impatto concreto del manufatto, considerato che non può considerarsi incoerente con il contesto urbanistico edilizio così come determinatosi nel corso degli anni.
Perciò la valutazione dell'Amministrazione deve essere riferita alla circostante. Perché l'azione amministrativa risulti ragionevole, deve avere per obiettivo un'effettiva tutela del paesaggio e non l'inutile evocazione di un valore astratto ed irreale. Perciò il giudizio di comparazione dell'opera al contesto da difendere va compiuto tenendo presente le effettive condizioni dell'area in cui il manufatto è stato inserito.
E la valutazione va rapportata alla considerazione del sistematico degrado dei valori paesaggistici naturali originariamente tutelati mediante il vincolo. Il degrado non fa venir meno il vincolo paesaggistico (e con esso la necessità che ogni nuovo intervento vi risulti compatibile, come che una tale compatibilità venga accuratamente vagliata), ma richiede all'amministrazione di tener presente la realtà e di valutare l'offensività effettiva dell'innovazione rispetto a quanto davvero persiste dei valori paesistici protetti.