[10/01/2011] News
LIVORNO. Il Comune non può sospendere l'istallazione di nuove antenne e impianti per telefonia mobile in attesa dell'adozione dell'apposita regolamentazione comunale. Perché la potestà del Comune non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche.
Lo afferma il Consiglio di Stato a proposito della questione riguardante la Tim e il Comune di Pompei.
Il Comune, infatti, con ordinanza, predispone la sospensione con effetto immediato, nell'ambito dell'intero territorio della città di Pompei, dell'installazione di nuove antenne ed impianti a servizio della telefonia mobile, in attesa della adozione di apposita disciplina regolamentare.
In generale il Comune può prevedere dei divieti di collocazione degli impianti di telecomunicazione, ma non può impedire l'installazione dell'impianto in ampie zone del territorio, perché metterebbe a rischio l'efficacia del sistema di comunicazione. I Comuni possono fissare criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Ma ciò non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione.
Bensì la potestà regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione. Una previsione generica e cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, si porrebbe in contrasto con la legge nazionale che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio nazionale.
E' proprio per questo che un'ordinanza sindacale di sospensione dei titoli in formazione o già formato nelle more della definitiva approvazione del Regolamento comunale sugli impianti di telefonia risulta illegittima anche nel caso in cui l'ordinanza dovesse riconnettersi natura di ordinanza contingibile ed urgente. Sarebbe evidente l'esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito e la pendenza dell'iter approvativo del regolamento comunale non potrebbe giustificare la sterilizzazione dei titoli già formati, avuto riguardo alla natura urgente e indifferibile delle opere riguardanti gli impianti di telefonia mobile.
Non a caso il Codice della comunicazione individua gli impianti come equiparati alle opere di urbanizzazione primarie e dunque alle opere di pubblica utilità.