[12/01/2011] News toscana
LIVORNO. L'eccessiva presenza di piccioni terraioli sui fondi agricoli rappresenta un problema da affrontare da parte dei comuni. Ma l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che prevede operazione di contenimento della popolazione dei volatili non è lo strumento più adeguato. Perché le esigenze di protezione delle produzioni agricole non sono assimilabili all'ambito della sanità e dell'igiene, o a quelli dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana (che giustificano un simile provvedimento).
Questo perché non si tratta di una situazione di emergenza cioè tale da determinare, se non un danno attuale, un pericolo imminente per la salute della comunità territoriale di riferimento. E perché, comunque esiste una normativa nazionale da rispettare.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Toscana (Tar) che con sentenza dell'altro mese, annulla l'ordinanza del Comune di Pontedera che consentiva ai conduttori di fondi agricoli di effettuare operazioni di contenimento della popolazione dei piccioni avvalendosi, prioritariamente, di sistemi non cruenti di allontanamento ovvero, in caso di comprovata inefficacia di tali misure, mediante abbattimento.
Grazie al microclima favorevole, all'abbondanza di cibo, alla facilità di reperirlo e alla scarsissima presenza di predatori naturali, il territorio comunale e sopratutto la città è un ambiente ecologico ideale per i piccioni terraioli o colombi. Essi provocano, inoltre, danni alle colture agricole distruggendo le sementi, di cui si alimentano e pregiudicando i raccolti.
A tale proposito il legislatore nazionale attribuisce alle Regioni il controllo delle specie di fauna selvatica per motivi sanitari e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche. Secondo la norma tale controllo, esercitato selettivamente, deve essere praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Infs). Soltanto laddove il medesimo Istituto abbia verificato l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono eventualmente autorizzare piani di abbattimento della fauna, avvalendosi delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali, a propria volta, potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi (purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio), delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Dunque, il Comune di Pontedera nel predisporre le modalità di controllo della popolazione di piccioni terraioli in funzione di tutela delle coltivazioni, ha proceduto in assenza del parere obbligatorio dell'Infs incorrendo così nella violazione di legge. Quindi, la circostanza che il provvedimento sia stato adottato in via di dichiarata urgenza dal sindaco lascia peraltro presumere che il Comune abbia in realtà inteso esercitare non gli ordinari poteri di controllo bensì le prerogative che giustificano l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ovvero al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Ma, le esigenze di protezione delle produzioni agricole non rientrano in quelle che giustificano l'ordinanza di tal tipo.
L'esercizio di tali poteri richiede che la situazione da affrontare presenti il carattere dell'emergenza, e non un "potenziale pericolo igienico sanitario per la popolazione", senza indicare alcun elemento obiettivo dal quale desumere, l'attendibilità dell'affermazione, e, comunque, senza precisare per quale ragione si tratterebbe di una situazione eccezionale ed imprevedibile, non fronteggiabile nelle forme ordinarie.