[13/01/2011] News

Biocarburanti e i bioliquidi: le nuove indicazioni da fornire

LIVORNO. Gli operatori economici dovranno fornire agli Stati membri alcune particolari informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi. Lo ha deciso la Commissione europea con atto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.

Per ogni partita di biocarburante o di bioliquido, dunque, dovrà essere indicato se la partita è stata certificata o accettata in quanto conforme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione. Un regime cioè riconosciuto come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dell'acqua e dell'aria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa.

Tenendo in considerazione la necessità di garantire che la trasmissione di informazioni relative ad aspetti ambientali e sociali non costituisca un onere amministrativo eccessivo tali informazioni dovranno essere comunicate sotto forma di una dichiarazione che attesti se le partite di biocarburanti e bioliquidi sono state certificate o accettate in quanto conformi al sistema volontario riconosciuto che comprende tali aspetti; se si è fruito del premio e se è applicato il fattore di accumulo del carbonio.

Ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, deve inoltre essere dichiarato se il premio previsto dalla direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra. E se il fattore riguardante la riduzione delle emissioni dovuto all'accumulo di carbonio nel suolo tramite una migliore gestione agricola è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra.

Infatti, il calcolo dei gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi compresi nel regime di sostenibilità consente di fruire di un premio se la biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati. E il calcolo dei gas a effetto serra compreso nel regime di sostenibilità contempla un fattore che riflette la riduzione delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo attraverso una migliore gestione agricola.

Secondo la normativa europea (quella relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) gli Stati membri devono garantire che gli operatori economici riferiscano in merito alla conformità dei bioliquidi con i criteri di sostenibilità fissati dalla stessa direttiva e in merito ad alcuni aspetti complementari di ordine ambientale e sociale (un elenco redatto dalla Commissione).

Esistono o si trovano in fase di sviluppo diversi sistemi volontari volti a definire standard per la produzione di prodotti della biomassa che stabiliscono i requisiti riguardanti, parzialmente o integralmente, sia i criteri di sostenibilità, sia gli aspetti complementari di ordine ambientale e sociale. La Commissione può considerare questi sistemi volontari fonti di dati affidabili e accettabili ai fini della dimostrazione di conformità con i criteri. Può inoltre riconoscerli come sistemi contenenti dati accurati relativi agli aspetti ambientali e sociali complementari.

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